Imposte

Aeroporti «uniformi» in catasto

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di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Tutte le unità immobiliari di un aeroporto sono inscindibilmente collegate all’attività di trasporto aereo e sono necessarie per l’esistenza, la qualificazione e il funzionamento di questo servizio pubblico. Pertanto, tutti gli immobili vanno classificati nella categoria catastale E/1 (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei), non essendo ammissibile che le particelle immobiliari corrispondenti alla “zona commerciale” dell’aerostazione vengano separatamente classificate nella categoria D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni). Lo ha affermato la Ctr Bari 447/10/2017 (presidente Romanelli, relatore Graziano), annullando il diverso classamento catastale operato ai fini Imu dall’ufficio in relazione ad alcune particelle immobiliari dello scalo pugliese, sul presupposto di una loro autonomia reddituale e funzionale.

Secondo la Ctr, che al riguardo richiama la direttiva 2014/23/Ue e la Cassazione (Sezioni unite 23322/2009), i «servizi a vocazione commerciale» presenti in un’aerostazione sono integrativi del «servizio passeggeri»: ciò è dimostrato dal fatto che ciascun locale commerciale deve svolgere la propria attività di concerto con le istruzioni impartite dalla società concessionaria e dall’Enac per soddisfare le esigenze degli utenti del servizio di trasporto aereo.

Ctr Bari 447/10/2017

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