Controlli e liti

Agenzia Riscossione non può esprimere il voto per l’ente creditore nel sovraindebitamento

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di Andrea Taglioni

L’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) non è legittimata, nell’ambito della procedura di sovraindebitamento, ad esprime il voto per conto degli enti creditori affidatari del credito. Quindi, in assenza di un espresso parere sfavorevole da parte dell’ente creditore, che equivale all’assenso della proposta, anche in termini di rinuncia e falcidia dell’eventuale credito, l’accodo di composizione della crisi deve essere omologato. La legittimazione al voto dell’agente della riscossione spetta limitatamente ai crediti di loro spettanza rappresentati dall’aggio e dalla spese di riscossione. Così ha deciso il Tribunale di Bologna, sezione IV civile-fallimentare, con il decreto 4381/2018 ( clicca qui per consultarlo ).

Nel caso esaminato il tribunale è stato chiamato a valutare l’omologabilità dell’accordo con il quale il ricorrente, non essendo un soggetto fallibile, aveva chiesto la possibilità di accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’esposizione debitoria era rappresentata da vari debiti tributari e contributivi per i quali i rispettivi entri creditori avevano già affidato, all’allora agente della riscossione, l’esazione del relativo credito.

La proposta del debitore sovraindebitato deve contenere un piano all’interno del quale, oltre a prevedere le modalità e l’entità delle somme messe a disposizione dei creditori, deve ottenere il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti. Inoltre, la legge prevede che, ai fini della maggioranza, la mancata comunicazione scritta del dissenso nei termini di legge equivale ad approvazione della proposta così come formulata.

Muovendosi da tale contesto normativo il Tribunale ha ritenuto che, il voto espresso dall’agente della riscossione non poteva ritenersi valido spettando solo all’ente creditore il diritto di esprimersi sulla proposta. Pertanto, l’equiparazione dell’assenza del parere del creditore notiziato all’accettazione dell’accordo è stata considerata determinante ai fini del computo e del superamento delle maggioranze previste per l’omologabilità della transazione. Tra l’altro, la legittimazione dell’Amministrazione finanziaria di far valer direttamente in sede fallimentare il proprio credito era stata riconosciuta dalla Cassazione con la sentenza 4126/2012.

Ma non solo. La decisione assunta dal Tribunale risulta conforme, seppur non previsto nell’ambito della crisi da sovraindebitamento, alle modifiche normative che, all’interno delle procedure concorsuali e, specificatamente nel trattamento dei crediti tributari e contributivi, prevedono espressamente che il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’ufficio, limitando la legittimazione al voto dell’agente della riscossione ai soli oneri di riscossione.

Tribunale di Bologna - sezione IV civile e fallimentare - decreto 4381/2018

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