Imposte sui redditi, agevolati anche gli immobili storici d’impresa
Secondo la Ctr Lazio 13181/13/2020 sì al regime a prescindere alla categoria catastale e dalla locazione a terzi
Il regime di favore ai fini delle imposte sui redditi per i fabbricati di interesse storico o artistico è applicabile anche agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività di impresa. È quanto affermato dalla Ctr Lazio con la sentenza 1381/13/2020 del 3 giugno scorso (presidente Pannullo, relatore Miceli), chiamata a pronunciarsi sull’ambito di applicazione del regime di favore stabilito dall’articolo 11, comma 2 della legge 413/1991 applicabile fino al 2012.
Prima della sua abrogazione ad opera del comma 5-quater dell’articolo 4 del Dl 16/2012, il citato comma 2 dell’articolo 11 della legge 413/1991 prevedeva una particolare agevolazione per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, stabilendo che il relativo reddito fosse determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale era collocato il fabbricato.
La vicenda posta a base della pronuncia della Ctr Lazio riguarda una società immobiliare che, in relazione a un fabbricato di sua proprietà riconosciuto di interesse storico, strumentale e concesso in locazione, aveva inizialmente liquidato in sede di dichiarazione per l’esercizio 2009 (quando ancora era in vigore l’agevolazione) una maggiore Ires calcolata sul reddito determinato in base al canone annuo di locazione, anziché sulla base della minore delle tariffe d’estimo della zona censuaria, come stabilito dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 413/1991. Per tale ragione, la società aveva successivamente presentato una nuova dichiarazione rettificativa, esponendo una variazione in diminuzione del canone percepito nel 2009 e, conseguentemente, liquidato una minore Ires dovuta.
Tuttavia, l’agenzia delle Entrate, ritenendo che per gli immobili di interesse storico artistico strumentali non fosse applicabile l’agevolazione, disconosceva la variazione in diminuzione operata dalla società e, conseguentemente, con un avviso di accertamento recuperava a tassazione una maggiore Ires per oltre 4,5 milioni di euro.
L’atto veniva impugnato dinanzi alla Ctp di Roma, che accoglieva il ricorso e dichiarava illegittima la pretesa, ritenendo che il beneficio riguardasse tutti gli immobili di interesse storico o artistico, a prescindere dalla loro concreta destinazione.
La sentenza veniva così appellata dinanzi alla Ctr del Lazio dall’Agenzia, che ne eccepiva l’erroneità e illegittimità, ritenendo che il trattamento di favore riguardasse la determinazione del solo reddito fondiario e, quindi, non si applicasse agli immobili di interesse storico o artistico strumentali all’esercizio delle attività d’impresa.
Nel respingere l’appello dell’ufficio, la Ctr con il conforto del principio di diritto stabilito dalle Sezioni unite della Suprema corte (sentenza 5518/2011), ha ritenuto che la norma di cui all’articolo 11 della legge 413/1991 deroga alle disposizioni del Tuir, delineando una disciplina speciale ed esauriente per gli immobili di interesse storico o artistico, a prescindere dalla loro destinazione (abitativa o meno), dalla loro categoria catastale e dalla eventuale loro locazione a terzi.
È comunque doveroso ricordare che con la sentenza 7615/2014 la Corte di cassazione si è espressa in senso contrario, affermando che il trattamento di favore non si applica nel caso di immobili strumentali all’esercizio dell’attività di impresa.