Imposte

Agevolazione Iva anche per le cessioni a grossisti e grande distribuzione

La risposta a interpello 525: i beni per contrastare il Covid godono del regime di favore per qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione compresa l’importazione

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

I beni per contrastare il Covid sono ad aliquota agevolata per qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione ed ivi compresa l’importazione. Pertanto, le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento agevolato.

Sono le conclusioni della risposta a interpello 525/2020 dell’agenzia delle Entrate, che esplicita le disposizioni dell’articolo 124 del Dl 34 del 2020 (decreto Rilancio), già illustrate dalla circolare 26/E/2020, e che si affianca a due ulteriori risposte a interpello adottate sull’identica materia, ossia le 528/2020 e 529/2020.

La norma ha introdotto un sistema agevolato ad aliquota zero, o dal 2021 ridotta, per i beni Covid, ossia quelli elencati nel predetto Dl 34/2020, che ha modificato il Dpr 633/1972 introducendo un elenco tassativo di merci per le quali l’Iva agevolata è applicabile fin dall’importazione.

Tuttavia, la norma in questione ha da subito creato molteplici criticità, soprattutto sul piano doganale e con riferimento a specifiche categorie di beni; in effetti, è ora pacifico che l’agevolazione si applica anche all’import e, di base, per tutti i beni dell’elenco. Dunque, si tratta di una agevolazione oggettiva e non tanto soggettiva: se i beni sono nell’elenco, allora questi beni devono essere trattati ad aliquota zero (o in futuro ridotta).

Circa l’individuazione dei beni Covid, però, in alcuni casi si è generata ulteriore confusione, poiché la norma contempla oggetti ad utilizzo vincolato, ossia meritevoli di trattamento agevolato se utilizzati «per finalità sanitarie». È parso dubbio, dunque, quando tali finalità si realizzano e sulla base di quali presupposti, allorquando la catena commerciale, dall’import al consumo, contempli vari stadi commerciali.

È il caso, ad esempio, dell’oggetto dell’interpello 525/2020, ossia gli «articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici»; oppure dell’interpello 529/2020, circa la corretta individuazione dei saponi che, tra i vari e comuni, possono avere diritto al beneficio Iva.

Sul punto, l’Agenzia conferma il trattamento oggettivo della norma agevolativa, riservata ai prodotti che sono:
•classificati nei relativi codici doganali individuati dalla circolare 12/D/20 delle Dogane;
•ascritti alle categorie di Dpi oppure dispositivi medici (e norme Iss);
•destinati a essere utilizzati non solo dal personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid.

Non a caso, dunque, la circolare 26/E/2020 ha rilevato che nella norma non è rinvenibile nessun ostacolo a che una volta importati, i beni ivi elencati possano essere oggetto di diverse cessioni interne prima di giungere al consumatore finale, usufruendo tutte, importazione compresa, prima dell’esenzione e dal 1° gennaio 2021 dell’aliquota Iva al 5%, garantendo così la neutralità dell’imposta e la trasparenza commerciale di tutte le operazioni.

In questo quadro si innestano le conclusioni dell’interpello 528/20, per cui, in applicazione dell’articolo 16 Dpr 633/1972, sono agevolate ai fini Iva anche le operazioni gratuite e di servizi, quali la locazione, afferenti i beni in commento.

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