Agevolazioni fiscali per i soggetti deboli a perimetro ristretto
La legge 112/2016 sul «Dopo di noi» ha mostrato un’attenzione nuova e apprezzabile del legislatore per la crescente esigenza di pianificare un futuro a favore dei familiari con disabilità grave. A un anno e mezzo dalla sua emanazione la legge ha già visto le prime applicazioni pratiche (si veda Il Sole 24 Ore del 27 novembre) ma queste, tuttavia, sono nettamente inferiori rispetto all’interesse suscitato dalla norma, in parte anche a causa di un ambito applicativo limitato e di una carenza di chiarimenti su alcuni aspetti, specialmente quelli tributari. La legge 112/2016 favorisce la creazione di strumenti ad hoc per il «Dopo di noi», quali:
• vincoli di destinazione ex articolo 2645-ter del Codice civile;
• trust;
• contratti di affidamento fiduciario;
• assicurazioni che hanno a oggetto il rischio di morte.
Lo scopo delle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge 112/2016 è far sì che le imposte non costituiscano un ostacolo implicito alla creazione di questi strumenti o alla loro scelta. Così, la fiscalità indiretta (imposte di successione e donazione, registro, ipotecaria e catastale) viene sostanzialmente azzerata sull’ingresso di beni nello strumento prescelto e sull’uscita dei beni dallo stesso.
L’articolo 6 (commi 1 e 6), dispone che quanto conferito nello strumento prescelto è esente da imposta sulle successioni e donazioni ed è soggetto a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Per quanto riguarda invece l’uscita dei beni e dei diritti, l’articolo 6, comma 4 prevede che, se al termine finale dello strumento (che deve coincidere con la data di morte della persona tutelata) il patrimonio residuo è nuovamente trasferito al conferente originario, i beni e diritti ritrasferiti sono esenti da imposta sulle successioni e donazioni e sono soggetti a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Se, invece, il patrimonio residuo è trasferito ad altri soggetti, in base all’articolo 6, comma 5, l’imposta di successione e donazione è applicata in considerazione del rapporto di parentela o coniugio che c’è tra il conferente e i destinatari del patrimonio residuo (4%-6%-8% con eventuali franchigie). Nulla dispone invece la legge su una eventuale applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale, che dovrebbero dunque essere applicate in misura proporzionale.
Scopo essenziale delle agevolazioni fiscali è quello di rendere fiscalmente neutrale il passaggio di beni e diritti nello strumento prescelto, senza che, tuttavia, le agevolazioni diventino permanenti: le imposte tornano infatti applicabili in misura ordinaria quando i beni e i diritti sono infine trasferiti agli eredi che non necessitano di assistenza.
Tuttavia, le agevolazioni fiscali della legge 112/2016 sono riservate agli strumenti creati in favore di persone con disabilità grave accertata in base agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992. Ciò esclude un novero piuttosto ampio di soggetti comunque bisognosi di assistenza e la cui sorte preoccupa i rispettivi familiari, tra cui:
• persone con disabilità grave non debitamente accertata;
• persone con disabilità non grave;
• persone non autosufficienti o deboli in generale (ad esempio, minori).
Un ampliamento dell’ambito soggettivo è auspicabile, posto che i presidi della legge 112/2016 garantiscono – indipendentemente dal grado di disabilità della persona tutelata, che in quest’ottica ha rilevanza secondaria – che i beni e i diritti siano destinati esclusivamente alla tutela e assistenza della persona debole.
È inoltre auspicabile un ampliamento del raggio di azione delle misure agevolative. Una voce di spesa che, ad esempio, spesso preoccupa le famiglie che si approcciano agli strumenti per il «Dopo di noi», riguarda i costi professionali per la consulenza e l’attuazione dello strumento prescelto: si potrebbero quindi concepire dei massimali calmierati fissati per legge che, se rispettati da avvocati commercialisti e notai, potrebbero essere esclusi da imposizione in capo agli stessi o essere altrimenti agevolati ai fini fiscali.