Agevolazioni per la disabilità: il quadro dall’auto alle spese mediche
La guida aggiornata dell’agenzia delle Entrate con le istruzioni per accedere a detrazioni e altri benefici
Agevolazioni e benefici fiscali per le persone con disabilità. L’Agenzia, con la Guida delle Entrate alle agevolazioni per i disabili, fa il quadro sulle varie misure evidenziando modalità e regole da seguire per i contribuenti con disabilità e loro familiari. Si va dall’acquisto dei veicoli agli ausili tecnici ed informatici e alle spese sanitarie e di assistenza fino alla eliminazione delle barriere architettoniche.
I meccanismi di accesso ai benefici variano in funzione di diversi fattori che dovranno essere valutati con attenzione.
Agevolazioni per il settore auto
Sono rivolte a non vedenti, sordi e persone con disabilità grave (art.3, comma 3, Legge 104/92) cui si aggiungono soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. Solo per quest'ultima categoria il diritto alle agevolazioni, tuttavia, è condizionato all'adattamento del veicolo. In tutti i casi le misure scattano solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. Per le persone con disabilità fiscalmente a carico potrà beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile. Un ruolo decisivo rivestono i verbali di invalidità o di handicap che dovranno individuare con precisione i requisiti previsti dalla legge ivi inclusi quelli previsti per le agevolazioni fiscali nonché, dal codice della strada, per ottenere il contrassegno. La categoria di veicoli, usati o nuovi, che rientra nell'agevolazione è decisamente ampia. Dai veicoli destinati al trasporto esclusivo delle persone con disabilità (fino ad un massimo di nove posti) a quelli con utilizzo promiscuo, dalle motocarrozzette agli autocaravan con l'unica esclusione delle c.d. “minicar” che possono essere condotte senza patente.
Ma veniamo al calcolo dell’agevolazione che consiste in una detrazione pari al 19% calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (incluse le spese di manutenzione straordinaria). Il beneficio potrà essere goduto in un solo anno o spalmato in quattro rate e spetta una sola volta (quindi per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio trascorso il quale sarà possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo. Ai fini Iva l’aliquota passa dal 22 al 4% se il veicolo rientra in determinati parametri di cilindrata (2000 cc con motore benzina o 2.800 cc se diesel). L’Iva agevolata spetta, senza limiti di valore, non solo per l’acquisto (incluso il leasing “traslativo”) ma anche per l’adattamento e per la riparazione dei veicoli se effettuate direttamente dal disabile o dal familiare. In casi di vendita del veicolo prima di due anni è dovuta la differenza fra l’imposta (Irpef e Iva) prevista in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. Naturalmente il limite non scatta se la vendita è conseguenza delle mutate necessità legate alla disabilità.L’impresa che vende con Iva agevolata è tenuta a rispettare alcuni adempimenti. Oltre all’emissione della fattura con indicazione della legge di riferimento dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni, gli estremi del veicolo e dell’acquirente. Alle agevolazioni Iva e Irpef si accompagnano anche quelle per il pagamento del bollo (per un solo veicolo) e dell’imposta di trascrizione al Pra dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà (esclusi non vedenti e sordi).
Detrazioni per figli a carico
In presenza di un figlio disabile (ai sensi della Legge 104/92) alle ordinarie detrazioni va aggiunto un ulteriore importo di 400 euro. Si passa dunque a 1620 euro, con figlio al di sotto dei tre anni, e a 1350 euro se più grande di età. I genitori potranno ripartire il beneficio fiscale o assegnarlo a quello con reddito più elevato, specie in presenza di coniuge “incapiente”.
Spese sanitarie e mezzi di ausilio
Le spese mediche generiche (dal medico generico all’acquisto di medicinali) e le spese di “assistenza specifica” sono interamente deducibili dal reddito del disabile o dal familiare che ha sostenuto la spesa. A differenza dei precedenti benefici quest’ultimo spetta anche se il disabile non è a carico. Scatta invece la detrazione Irpef del 19% per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio ma con regole diverse. Le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro. Questo limite viene meno invece per una serie di spese, si va dall’eliminazione delle barriere architettoniche ai sussidi tecnici ed informatici, dal trasporto in ambulanza alle biciclette con pedalata assistita (ma in questo caso occorre il certificato del medico).
Detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti
Spetta nella misura del 19% nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana. Il beneficio scatta su un ammontare di spesa massimo di 2100 euro per contribuenti con redditi non superiori a 40 mila euro e può essere assegnato anche al familiare a prescindere dal fatto che il disabile sia a carico o meno. Importante è che la “non autosufficienza” risulti da certificato medico (ad es. impossibilità di espletare funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale) e che sia collegata a patologie. La detrazione spetta anche se le prestazioni sono rese da case di cura o cooperative di servizi.
Iva ridotta per l’acquisto di ausili tecnici e informatici
L’aliquota del 4% si applica per una serie di acquisti necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (art. 3, Legge 104/92). Rientrano in questa agevolazione, ad esempio, protesi e ausili per menomazioni, apparecchi di ortopedia e di oculistica, poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti. L’aliquota ridotta si applica, unitamente alla detrazione del 19%, anche per i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche. Si pensi ai dispositivi per facilitare l’elaborazione scritta e la comunicazione di persone con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva e uditiva.
Eliminazione delle barriere architettoniche
In questo caso l’agevolazione rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili con la possibilità di beneficiare di una detrazione Irpef pari al 50% su un importo massimo di 96.000 euro, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, oppure al 36%, su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020. La gamma degli interventi agevolabili è molto ampia e va dagli ascensori e montacarichi ai lavori eseguiti per installare strumenti tecnologici idonei a favorire la mobilità delle persone con disabilità grave (sono esclusi beni mobili come telefoni viva voce, o schermi touch). Questo tipo di detrazione non potrà cumularsi con quella del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
Imposta agevolata su successioni e donazioni
Qualora beneficiario sia una persona con disabilità grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992 l’imposta si applica solo per la parte di quota ereditata o donata, che supera 1.500.000 euro. Una particolare agevolazione spetta anche per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave ai sensi della legge c.d. “dopo di noi” (Legge 112/2016). In tal caso se ricorrono i presupposti stabiliti dalla norma scatta una esenzione totale per i trasferimenti a favore delle persone con disabilità.