Imposte

Nel transfer price aggiustamenti in cerca di conferme sulle dirette

Mancano indicazioni sulla tempistica ai fini dell’imposizione diretta

di Diego Avolio e Marco Piazza

Sui transfer pricing adjustments di fine anno mancano ancora direttive chiare dell’Agenzia. Se, ai fini Iva, il loro regime sembra consolidato, con la chiara posizione per cui non sarebbero rilevanti gli aggiustamenti del margine della “parte testata” (così interpello 884/2021; in senso conforme interpello 60/2018), altrettanto non può dirsi per i profili inerenti all’imposizione diretta. Colpisce il fatto che, anche da ultimo, il Country profile dell’Italia pubblicato sul sito dell’Ocse (versione dicembre 2021) riporti l’informazione (fuorviante) secondo cui la nostra giurisdizione non prevederebbe la possibilità per il contribuente di effettuare cosiddetto year-end adjustments. È opportuno che l’Agenzia rettifichi questa informazione, per tenere conto degli interventi di prassi intervenuti medio tempore, a partire dalla risposta a interpello 60/2018. È sì vero che il legislatore interno non reca una disciplina espressa sul regime dei transfer pricing adjustments di fine anno; d’altro canto, però, i chiarimenti forniti in ambito Iva rappresentano una conferma che gli aggiustamenti di fine anno possono dare luogo a componenti reddituali che possono assumere rilevanza ai fini dell’imposizione diretta. È nota la criticabile posizione della nostra Cassazione, che avrebbe bocciato tali rettifiche perché ritenute elusive (Cassazione 28337/2018 e 28338/2018; 11949/2012).

A seguire il ragionamento dei giudici le imprese non avrebbero altra alternativa se non quella di fissare ex ante i prezzi intercompany ritenuti conformi al principio di libera concorrenza. Si tratta di una tesi criticabile, dal momento che gli aggiustamenti di fine anno, operati come rettifica dei prezzi o come aggiustamento del margine, lungi dal rappresentare una manovra elusiva, servirebbero proprio per garantire il rispetto dell’arm’s length principle.

Va detto che il pericolo di contestazioni di questo tipo parrebbe mitigato alla luce dei chiarimenti forniti con la risoluzione 78/E/21, che riconosce in linea di principio la deducibilità degli aggiustamenti negativi. Si pone però la questione, ribadita da Assonime nella consultazione 13/2021 alla bozza di circolare sugli oneri documentali, della necessità di direttive chiare sulle modalità di effettuazione degli aggiustamenti di fine anno, a cominciare dalla tempistica con cui l’aggiustamento deve essere necessariamente contabilizzato, ai fini della sua deducibilità, stante il disposto dell’articolo 110, comma 7, del Tuir che, come noto, consente di effettuare variazioni in dichiarazione solo se ne deriva un aumento del reddito.

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