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Agricoltura 4.0, l’investimento entro fine 2021 prova a massimizzare il credito d’imposta

Anche la sola prenotazione entro il 31 dicembre può garantire una percentuale più alta

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di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Gli agricoltori che intendono effettuare investimenti in beni strumentali nuovi è opportuno che valutino l’acquisto entro la fine dell’anno, o quanto meno che effettuino la prenotazione. Così, infatti, si può contare su un credito più elevato.

Con la legge di Bilancio 2021, il legislatore ha disciplinato il credito di imposta per il periodo a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con due intervalli temporali, il primo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 e il secondo a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

A partire dal 1° gennaio 2022 (e salve le modifiche che la prossima legge di Bilancio apporterà alla normativa) chi effettuerà investimenti avrà quindi ancora diritto al credito di imposta, ma la misura sarà inferiore.

Fino al 31 dicembre 2021, il credito per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi con caratteristiche 4.0 spetta:

• nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

• nella misura del 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

• nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

A decorrere dal 2022, invece, le soglie di spesa restano invariate ma:

• la misura del 50% si riduce al 40 per cento;

• la misura del 30% si riduce al 20 per cento;

• mentre quella del 10% per gli investimenti di più elevato ammontare resta invariata.

Appare, quindi, evidente che effettuare l’investimento entro il 2021 garantisce un credito maggiore. Nell’impossibilità di concludere l’investimento entro la fine del 2021, è possibile valutare il meccanismo di «prenotazione». Il comma 1056 della legge 178/2020 prevede la stessa misura del credito per gli investimenti conclusi entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Analoghe considerazioni valgono per l’acquisto di beni che non hanno caratteristiche 4.0 per i quali il credito di imposta spetta in misura pari al 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021 con il meccanismo di prenotazione e in misura pari al 6% per gli investimenti effettuati nel 2022; anche in questo caso è possibile valutare il meccanismo di prenotazione entro il 31 dicembre 2021, salvo poi concludere l’acquisto entro il 30 giugno 2022.

Nulla cambia, invece, per i beni immateriali 4.0 per i quali la misura del credito di imposta è pari al 20%, sia per gli investimenti conclusi nel 2021, sia per quelli nel 2021.

La convenienza per gli agricoltori

Questa misura agevolativa risulta di particolare interesse per gli agricoltori i quali, fino a prima dello scorso anno, erano esclusi dalle agevolazioni.

Fino al 2019, infatti, per chi acquistava beni strumentali erano previsti super e iper-ammortamento che consistevano in una maggiorazione del costo di acquisto ai fini della determinazione delle quote di ammortamento. Da questa agevolazione erano espressamente esclusi i titolari di reddito agrario (la norma era rivolta solo ai titolari di reddito di impresa); inoltre, l’agevolazione era poco utile per gli agricoltori che, pur conseguendo un reddito di impresa, lo determinavano avvalendosi di criteri forfetari.

Con la conversione dell’agevolazione in credito di imposta, di fatto si amplia la platea dei beneficiari, includendo anche gli agricoltori titolari di reddito agrario e quelli che determinano forfetariamente il reddito.

Si ricorda, infine, che il credito va utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, tranne nel caso dei beni materiali diversi da quelli 4.0 acquistati o prenotati entro il 31 dicembre 2021 e per quelli immateriali diversi da quelli 4.0 acquistati o prenotati entro il 31 dicembre 2021 da soggetti con volume di ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che il cui credito è utilizzabile anche in una sola quota.

Come chiarito dalla circolare 9/E/2021, il credito maturato dalla società può essere attribuito ai soci di società di persone e società di capitali trasparenti, nonché ai collaboratori di imprese familiari, in proporzione agli utili.

Il disegno di legge di bilancio attualmente in discussione, non cambia lo scenario per il 2022 e prevede la proroga fino al 2025 per i beni 4.0.