Agricoltura, bonus del 20% sul carburante
Nel limite di spesa di 140,1 milioni, l'articolo 18 del Dl 21/2022 istituisce un credito d'imposta da utilizzare in compensazione entro il 31 dicembre di quest'anno, non applicando i limiti alle compensazioni, per il consumo di carburanti destinati alle attività agricole e della pesca. Compete nella misura del 20% del costo sostenuto, al netto dell'Iva, in questo primo trimestre 2022. L'incentivo, non imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, potrà cumularsi con altre agevolazioni purché, considerato il vantaggio fiscale legato alla non imponibilità, non derivi al contribuente un complessivo beneficio che ecceda il costo sostenuto. Previa apposizione di visto di conformità, il credito d'imposta sarà cedibile a terzi, ma non parzialmente, con la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a banche e intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Anche in caso di cessione, il credito dovrà essere utilizzato entro fine anno. Ad attuarne le modalità di cessione e la tracciabilità del credito sarà un provvedimento del direttore delle Entrate.
Le norme che recano agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione. Pertanto, ai fini della legittima fruizione, occorrono alcuni chiarimenti. Dato il precedente in materia di bonus Mezzogiorno, si deve anzitutto comprendere se all'agevolazione siano ammessi i titolari di reddito agrario. Considerata la ratio del decreto, qualsiasi preclusione apparirebbe ingiustificata dovendosi considerare contemplati dalla norma tutti coloro che esercitano le attività di cui alla sezione A della vigente tabella dei codici Ateco, indipendentemente dalla tipologia del reddito prodotto. D'altra parte, alcun supporto ad eventuali esclusioni soggettive giunge dalle relazioni illustrativa e tecnica.
Con riferimento all'ambito oggettivo, il credito d'imposta matura sull'acquisto di gasolio e benzina «per la trazione dei mezzi utilizzati» nell'esercizio delle attività e si calcola sull'ammontare della spesa «comprovato mediante le relative fatture d'acquisto».
Il richiamo della norma al concetto di trazione pare subordinare il beneficio alla condizione che i carburanti alimentino le macchine agricole definite dall'articolo 57 del Codice della Strada «a ruote o a cingoli». In agricoltura, tuttavia, l'utilizzo di carburante è destinato anche ad altri macchinari: si pensi, ad esempio, alle pompe sommerse alimentate a gasolio per l'emungimento delle acque irrigue dalle falde sotterranee.
La norma non fa espresso riferimento al carburante agricolo agevolato che annualmente le regioni, anche per il tramite degli uffici comunali, assegnano agli agricoltori sulla base dell'estensione dei terreni coltivati, delle colture o degli allevamenti praticati e delle attrezzature utilizzate. Ciò porta a ritenere che il credito d'imposta sia determinabile per l'acquisto della generalità dei carburanti e non solo per quelli agevolati. Tale lettura, visto l'arco temporale di interesse, è peraltro opportuna. Infatti, in alcuni territori, per le assegnazioni dei carburanti agricoli vanno via settimane e non è escluso che, nell'attesa, le aziende ad inizio anno abbiano utilizzato carburanti ordinari.
Nessuna indicazione sulle modalità di pagamento dei carburanti. Al riguardo, con la risposta 13/2018, fu chiarito dalle Entrate che, in caso di titolarità di reddito agrario e di adozione del regime speciale Iva, non assistendosi ad una determinazione analitica del reddito e delle imposte, è consentito il pagamento in contanti, fermo restando il rispetto dell'attuale limite di 2mila euro.
La disposizione è applicabile nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.