Agroenergie: la franchigia rientra nel reddito agrario
Un’impresa agricola che produce energia elettrica mediante risorse agroforestali e che non raggiunge la prevalenza, tassa a bilancio soltanto la parte di reddito che eccede la produzione propria aumentata della franchigia. Lo precisa la sentenza 66/2/2017 della Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari).
La fattispecie riguardava un’impresa agricola individuale che esercitava l’attività di produzione di foraggi e cereali destinati alla generazione di energia elettrica. Tale attività, in base all’articolo 1, comma 423 della legge 266/20015, rientra tra le attività agricole connesse ed è produttiva di reddito agrario.
Il contenzioso riguardava il periodo d’imposta 2013, precedente alle modifiche introdotte con l’articolo 22 del Dl 66/2014, che ha previsto che una quota del reddito determinato forfettariamente rientra nel reddito di impresa. Fino al periodo di imposta 2013 l’intera attività agroenergetica rientrava quindi nel reddito agrario.
L’Agenzia, in sede di verifica, aveva accertato che l’impresa agricola raggiungeva, con la produzione agricola propria, soltanto il 36,09% della produzione necessaria per alimentare l’impianto di generazione di energia elettrica. Visto che l’impresa non aveva raggiunto la prevalenza, ne conseguiva - secondo l’Agenzia - la tassazione a bilancio per l’intera attività.
L’impresa, visto il Pvc e condividendo nella sostanza il raggiungimento di una quota minoritaria di produzione, presentava una dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso, considerando però rientrante nel reddito d’impresa solo il 27,82% dell’attività (che corrisponde alla differenza tra il 100% e il doppio della quota “propria” del 36,09%).
La Ctp condivideva tale comportamento, in quanto le attività connesse contemplate in primo luogo dall’articolo 2135 del Codice civile, nonché dall’articolo 32 del Tuir, si considerano rientranti nell’attività agricola e quindi nel reddito agrario se la trasformazione ha per oggetto prodotti agricoli ottenuti prevalentemente sul fondo e nell’allevamento. Ne consegue che, se una impresa agricola produce il 50,1 dei prodotti destinati alla trasformazione o manipolazione, rientra nel reddito agrario per l’intera attività. Tale principio è peraltro enunciato anche dalla circolare 44/E/2004.
La sentenza chiarisce che, in presenza di produzione agricola propria pari a 100, il produttore agricolo può acquistare prodotti agricoli per 99. Pertanto la tassazione catastale assorbe la produzione corrispondente a 199. Soltanto l’eventuale eccedenza rientra nel reddito di impresa.
Trattandosi nella fattispecie di un’impresa agricola individuale (ma sarebbe la stessa cosa anche in presenza di una società semplice), è ineccepibile che la parte di produzione agricola rientrante nel reddito agrario non possa mai transitare nel reddito di impresa, tenuto altresì conto che nel reddito agrario vi deve rientrare anche la parte di produzione acquistata nel rispetto della prevalenza.