Adempimenti

Aiuti Covid, il Tar Lazio respinge l’istanza cautelare dei sindacati dei commercialisti

Il ricorso è stato promosso da alcune associazioni sindacali dei commercialisti che lamentavano l’inutilità di un adempimento che richiede informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria

di Federica Micardi

Il Tar Lazio respinge l’istanza cautelare presentata da alcune associazione di commercialisti (Aidc, Anc, Sic, Unagraco, Ungdcec cui si sono aggiunti diversi professionisti singoli), contro il provvedimento dell’agenzia delle Entrate sulla dichiarazione degli aiuti Covid. In attesa della pronuncia nel merito, che approfondirà i profili critici, l’ordinanza 6411 pubblicata il 22 giugno sancisce che l’istanza cautelare proposta «non appare suscettibile di positiva valutazione».

Il provvedimento

Il provvedimento sotto osservazione è il 143438 del 27 aprile 2022 con il quale le Entrate hanno approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.1 del Temporary Framework per le
misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da
Covid-19: si tratta dei contributi di Stato ricevuti dai contribuenti tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022. Le istruzioni al modello hanno stabilito, come termine di presentazione, il 30 giugno 20220, scadenza che ora è stata ufficialmente prorogata a fine novembre (si veda l’articolo di Nt+ Fisco).

Secondo i ricorrenti, l’agenzia delle Entrate ha chiesto di comunicare dati che sono già nella sua disponibilità, in aperto contrasto con le norme dello Statuto del contribuente; ha predisposto un modello di otto pagine – mentre la richiesta del Mef si limitava a una dichiarazione sintetica per attestare il non superamento dei massimali – e infine richiede gli aiuti ricevuti fino al 30 giugno 2022, il giorno stesso della scadenza (che però ora è stata appunto prorogata), anche in questo caso violando lo Statuto del contribuente.

La posizione del Tar

Secondo il Tar «non pare ravvisarsi un’effettiva consistenza del pregiudizio denunciato dai ricorrenti». Ma non è tutto, per il tribunale amministrativo: alla luce della indefettibile esigenza di rapidità ed efficacia della doverosa azione di controllo, appare ragionevole che l’indicazione di talune specificazioni sia posta in capo ai dichiaranti, secondo un principio di autoresponsabilità, non essendo nella immediata disponibilità della resistente amministrazione.

La reazione delle associazioni ricorrenti

Attraverso un comunicato congiunto Anc, Sic e Unagraco si dicono fortemente deluse dalla decisione del Tar, anche perché, leggendone le motivazioni - si legge nel comunicato - si evince che non si è riusciti a far comprendere appieno le ragioni che hanno determinato la richiesta di sospensiva. Per far valere le proprie ragioni attendono quindi l’udienza di merito, che auspicano venga fissata in tempi ragionevolmente antecedenti alla nuova scadenza del 30 novembre 2022.

Da parte sua l’Aidc, sottolinea il fatto che la proroga concessa dall’agenzia delle Entrate è arrivata quasi in concomitanza con la pronuncia del Tar, a dimostrazione del fatto che un problema sulla compilazione della dichiarazione sugli aiuti di stato esiste. L’Associazione italiana dottori commercialisti è inoltre preoccupata del fatto che il Tar sembri mettere l’interesse pubblico e la necessità del controllo al di sopra degli interessi dei privati cittadini.

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