Finanza

Aiuti a fondo perduto, la domanda chiede anche dati già noti

Le informazioni per compilare la domanda per il contributo alternativo entro il 2 settembre

di Emanuele Mugnaini

Giovedì 2 settembre scade il termine per l'invio delle istanze del contributo a fondo perduto “alternativo” previsto dal decreto Sostegni bis.
L’articolo 1, commi da 5 a 15 del Dl 73/2021 stabilisce, nell’ambito delle misure volte a sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto, a coloro che abbiano subito una riduzione pari ad almeno al 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e lo stesso arco temporale a cavallo tra 2019 e 2020.
Già questa verifica del calo medio mensile di fatturato/corrispettivi non è di immediata applicazione poiché a cavallo di più esercizi. Inoltre, va verificata per ogni richiedente, l’eventuale percezione del contributo automatico, informazione non necessariamente nota al professionista. Infatti, dall’importo determinato applicando le percentuali previste occorre poi scorporare quanto eventualmente percepito con il contributo sostegni-bis “automatico”, disciplinato ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo 1.

Le autocertificazioni

Ma le cose si complicano nei quadri successivi: al contribuente è richiesto, infatti, di rilasciare un’articolata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del Dpr 445/2000 (dunque di rilevanza anche penale) circa l’eventuale superamento, o meno, delle soglie previste dal quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 e successivi aggiornamenti. Occorre altresì tenere conto, per la verifica dei limiti di cui sopra, dell’eventuale appartenenza del richiedente ad un gruppo (impresa unica). Questione che, laddove questi sia formato da numerose società, non tutte necessariamente seguite dallo stesso professionista, può complicare, e di molto, le verifiche. Definizioni, prassi e norme sovranazionali spesso poco frequentate dai professionisti. Nel modello è inoltre chiesto il riepilogo di tutti i contributi e agevolazioni di cui il contribuente ha beneficiato, suddivisi in base ai decreti legge che le hanno a mano a mano istituite, emanati tra il maggio 2020 (Dl 34) e il maggio 2021 (Dl 73). Si va dal contributo a fondo perduto alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del canone Rai, passando per l’esonero dei versamenti Irap e Imu. Quanto precede con separata indicazione se trattasi di “Aiuti di importo limitato” o di “Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti”, come declinati, rispettivamente, alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.Ne emerge un’analisi complessa da applicare alla generalità dei clienti.

Le informazioni già presenti

Se quanto precede nasce dalla comprensibile esigenza di alimentare, a pena di revoca degli stessi, il Registro nazionale degli aiuti di Stato, viene da chiedersi se l’amministrazione finanziaria, che nella maggior parte dei casi è già in possesso di gran parte delle informazioni richieste, debba per forza chiederne nuovamente la trasmissione. Si pensi, in primis, alla galassia dei contributi da essa stessa erogati, o, ancora, ai vari crediti d’imposta intercettabili tramite il monitoraggio delle compensazioni. Dal punto di vista normativo occorre poi ricordare due ulteriori elementi:

-ai sensi dell’articolo 6, comma 4, dello Statuo dei diritti del contribuente (legge 212/2000), non possono – non potrebbero – essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente;

-l’abrogazione, successiva all’emanazione del decreto Sostegni bis, del comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto legge 137/2020, ha decretato, di fatto, l’uscita delle agevolazioni Covid dal perimetro di quelle rilevanti ai fini del monitoraggio dei limiti per gli aiuti di Stato. Buona parte dell’istanza, dunque, parrebbe non necessaria. E tuttavia l’apparato sanzionatorio a presidio della non spettanza del contributo – compreso tra il 100 e il 200% dell’importo erogato (articolo 13, comma 5, Dlgs 471/97) – non consente, purtroppo, semplificazioni fai-da-te dell’istanza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©