Aiuti a fondo perduto e crediti d’imposta Covid: due vie per restituire gli indebiti
Lo strumento del ravvedimento operoso parte da una base sanzionatoria differente a seconda che si tratti di erogazioni dirette o tax credit. Il caso del contributo «speso» in F24
Ravvedimento sempre possibile nel caso di indebite percezioni di bonus Covid, ma con regole diverse a seconda del tipo di agevolazione. È un tema che si sta ponendo spesso in questo periodo, come dimostrano anche i quesiti inviati dai lettori al Forum abbinato a Telefisco 2022.
I contributi a fondo perduto
La prima macro categoria di aiuti che ha caratterizzato la pandemia attiene ai contributi a fondo perduto. Un errore, in quest’ambito, può costare caro dato che, oltre la sanzione amministrativa dal 100% al 200% ex articolo 13, comma 5 del Dlgs 472/1997, è prevista anche la sanzione ex articolo 316-ter del Codice penale.
L’indebita percezione di questi aiuti è comunque ravvedibile con le regole tracciate dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, applicando le riduzioni scalari in base alla tempistica dell’intervento di regolarizzazione spontanea, alla sanzione minima del 100%.
Occorre anche tenere conto che secondo l’agenzia delle Entrate, nella regolarizzazione di contributi a fondo perduto indebitamente percepiti, è esclusa la possibilità di procedere con la compensazione di eventuali crediti fruibili ex articolo 17 del Dlgs 241/1997. In pratica, quindi, occorre procedere con l’effettivo versamento utilizzando appositi codici tributo approvati con specifiche risoluzioni da parte delle Entrate (ad esempio, risoluzione 24/E/2021 - Contributo a fondo perduto decreto Sostegni).
È stato chiarito dalle Entrate (circolari 15/E/2020 e 22/E/2020) che non sono dovute le sanzioni se la restituzione riguarda un contributo per il quale è stata presentata comunicazione di rinuncia prima che il contributo venisse accreditato al richiedente.
Aiuti sotto forma di credito d’imposta
Ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere che le stesse regole sanzionatorie si applichino anche se si è scelto di fruire del contributo a fondo perduto sotto forma di “credito d'imposta”.
Istanze con dati errati
Non è chiaro, invece, quali possano essere le conseguenze in presenza di istanze di accesso al contributo a fondo perduto con l’indicazione di dati errati per le quali, utilizzando quelli corretti, il diritto al bonus venisse mantenuto. È da ritenere che in questi casi debbano essere comunque conservati gli effetti dell’istanza presentata.
I crediti d'imposta
Il mondo dei crediti d’imposta alle partite Iva varati in conseguenza degli effetti della pandemia è assai variegato. Locazioni, spese sanitarie, adeguamento ambienti di lavoro ne sono solo alcuni esempi. Anche gli errori nella fruizione di questi aiuti sono ravvedibili tenendo conto che l’indebito utilizzo di un credito d'imposta nel modello F24 va regolarizzato rialimentando il credito stesso (e non l’importo a debito compensato). Ovviamente il ravvedimento presuppone la corresponsione anche delle sanzioni (ridotte) e degli interessi.
In tema di crediti d’imposta l’articolo 13 del Dlgs 471/1997 prevede due distinte misure delle sanzioni a seconda che essi siano “non spettanti” (30%) o inesistenti (100%):
● il credito è inesistente quando manca, in tutto o in parte il presupposto costitutivo e quando l’inesistenza dello stesso credito non è riscontrabile attraverso i controlli automatizzati ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972;
● se manca, invece, solo uno dei due requisiti, il credito è “non spettante”.
Secondo la Cassazione (sentenze 34443/4/5 del 2021) la mancanza del presupposto costitutivo si deve concretizzare in una situazione “non reale” o “non vera” «ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza». Quindi in violazioni caratterizzate da elementi di gravità e pericolo. Eventuali errori nella quantificazione dei bonus Covid che si concretizzano in crediti d’imposta, ove non derivino da condotte simulatorie o da frodi documentali, si ritiene quindi rientrino nelle violazioni afferenti ai crediti “non spettanti”. Tanto più se si considera che i citati crediti d’imposta sono destinati ad essere monitorati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e, quindi, ad essere eventualmente intercettati anche (ma non solo) grazie ai citati controlli automatizzati.
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera