Finanza

Aiuti di Stato Covid, per i tetti Ue pronta l’autocertificazione

Oggi in Conferenza Stato-Città lo schema di decreto che fissa le regole per certificare il rispetto dei limiti<br/>

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di Marco Mobili e Gianni Trovati

Sugli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese durante l’emergenza Covid prende forma l’autocertificazione con cui andrà attestato il rispetto dei limiti fissati dal Temporary Framework comunitario. Il meccanismo è scritto nel decreto che il ministero dell’Economia ha definito per attuare l’articolo 1 del primo decreto Sostegni (il Dl 41/2021); e disciplina anche le modalità di restituzione dei fondi pubblici eventualmente ricevuti in eccesso rispetto alle somme massime indicate dalle regole emergenziali della Ue.

Oggetto dei calcoli dovranno essere le dieci principali forme di sostegno che sono state riconosciute agli operatori economici nel periodo che va dal maggio 2020 allo stesso mese di quest’anno. Il ventaglio è molto ampio, e comprende fra gli altri la cancellazione dell’acconto Irap 2020, i crediti d’imposta per la sanificazione o per gli affitti, le esenzioni Imu per settori specifici come il turismo e lo spettacolo, oltre ovviamente alle varie edizioni dei ristori e dei contributi a fondo perduto.

I limiti generali indicati dalle regole con cui l’Unione europea ha aperto agli aiuti di Stato per contenere gli effetti della pandemia sul sistema produttivo si basano sugli 800mila euro per impresa singola, cifra che scende a 120mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 100mila euro nel caso dell’agricoltura. Queste soglie riguardano il periodo fra il 19 marzo del 2020 e il 27 gennaio del 2021, quando Bruxelles le ha ritoccate al rialzo visto il perdurare della pandemia e delle misure restrittive per contenerla. Da quella data il tetto generale si alza a 1,8 milioni per impresa singola, mentre si attestano rispettivamente a 270mila e 225 mila euro i tetti specifici per pesca e agricoltura. Nel complesso quadro dei vincoli entrano poi i due limiti più alti introdotti successivamente per il sostegno ai costi fissi rimasti scoperti, con il tetto a 3 milioni di euro per gli aiuti dal 27 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 e a 10 milioni dal 28 gennaio fino alla fine dell’anno.

Nell’autodichiarazione, i beneficiari degli aiuti dovranno prima di tutto certificare la flessione di almeno il 30% subita dal proprio fatturato «nel periodo rilevante per la spettanza della singola misura» o in un periodo ammissibile di almeno un mese compreso fra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, rispetto allo stesso arco temporale dell’anno precedente. Il secondo elemento chiave da attestare riguarda l’altro vincolo generale, che impedisce agli aiuti di Stato di superare il 70% dei costi fissi non coperti, parametro che sale al 90% nel caso delle micro e piccole imprese secondo la classificazione comunitaria.

Su questo punto entrano in gioco complessi parametri di calcolo, che sono dettagliati dal decreto. In pratica, i costi fissi sono quelli «sostenuti indipendentemente dai livelli di produzione», mentre le possibili «coperture» comprendono tutte le forme di sostegno ma anche le assicurazioni. In ogni caso, però, le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono sempre considerate costi fissi non coperti. In caso di aiuti in eccesso rispetto alle soglie, la prima strada per il recupero sarà quella della compensazione con altri sostegni ancora da erogare. Se questa strada sarà chiusa, si passerà alla restituzione volontaria, o coattiva se questa non scatta, con una procedura che sarà definita con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.

L’arrivo del decreto ministeriale, atteso domani sui tavoli della Conferenza Stato-Città per il via libera, apre la strada alla sanatoria degli avvisi bonari. Come evidenziato su queste pagine il 5 novembre scorso, infatti, i contribuenti che hanno già ricevuto l’avviso con la proposta di definizione agevolata potevano soltanto versare gli importi richiesti ma non potevano completare la procedura con la presentazione dell’autocertificazione degli aiuti di Stato Covid ottenuti nel 2020 e 2021. Ora si attende, come prevede lo stesso decreto sugli aiuti, il modello di certificazione che dovrà essere approvato con provvedimento del direttore delle Entrate. Il tempo stringe anche per le imprese che devono verificare il superamento dei plafond degli aiuti per restituire o meno l’Irap del saldo 2019 e dell’acconto 2020 cancellata dal decreto rilancio. La scadenza per versare senza sanzioni e interessi è fissata per il 30 novembre. Al netto, ovviamente di possibili proroghe già presentate dalle forze politiche al decreto fiscale-lavoro collegato alla manovra di bilancio. Tra le ipotesi più gettonate quella di spostare il termine al 31 gennaio 2022.

Sul versante dei Comuni resta invece aperto il rischio caos per la registrazione dei singoli aiuti locali nel Registro nazionale, in particolare per quel che riguarda l’Imu. Al momento gli organismi tecnici del governo sembrano orientati a mantenere l’obbligo di indicazione analitica, caso per caso, degli aiuti concessi dai Comuni, mentre gli amministratori premono per una comunicazione più generale basata sugli importi delle agevolazioni riconosciuti da ogni ente senza entrare nel dettaglio di ogni singolo immobile beneficiario.

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