Adempimenti

Al 20 agosto la comunicazione delle locazioni brevi

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di Michele Brusaterra


Tempo fino al 20 agosto per l'invio dei dati, da parte degli intermediari, dei contrati di locazione breve stipulati nel 2017.

Il Dl 50/2017 ha cambiato completamente le norme che riguardano le locazioni brevi, ossia di durata non superiore a 30 giorni, per cui non vi è l'obbligo di registrazione del contratto. Innanzitutto ha stabilito che per locazioni brevi non solo si intendono i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ma anche i contratti che includono «la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali».

Viene anche stabilito, però, che i soggetti che intermediano tali contratti, compresi i soggetti che gestiscono portali telematici volti a mettere in contatto soggetti che vogliono locare con soggetti che cercano immobili in locazione, devono trasmettere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui i contratti in questione si riferiscono, i dati relativi a questi ultimi.

Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 sono state dettate le disposizioni attuative dell'articolo 4 del citato Dl 50/2017, stabilendo, in particolare, che gli intermediari e i gestori di portali telematici, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve, devono comunicare all'agenzia delle Entrate «il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata».

La pubblicazione, però, delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, è avvenuta il 12 giugno 2018 sul sito internet dell'agenzia delle Entrate. Pertanto, al fine di consentire ai soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione «di usufruire di un congruo termine per l'effettuazione dell'adempimento», con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 20 giugno scorso, tale termine è stato fissato, per i dati 2017, al 20 agosto 2018.

Sempre in tema di locazioni brevi, e sul fronte della tassazione, il già richiamato Dl 50/2017 ha nuovamente disposto la facoltà del locatore, a partire dai contratti stipulati dal primo giugno 2017, di poter assoggettare il reddito a cedolare secca, con l'aliquota del 21 per cento.

Si è affermato che la norma «ha nuovamente disposto» in quanto, per la verità, la possibilità di assoggettare a cedolare secca anche i canoni di locazione brevi era già previsto dal terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del Dlgs 23/2011 che ha istituito la cedolare secca e che letteralmente prescrive che «La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione».

Stabilisce ancora il Dl 50/2017 che la possibilità di utilizzare la cedolare secca si applica anche ai corrispettivi lordi che derivano dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, aventi a oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, purché si tratti di locazione breve.

È bene fare attenzione, però, che mentre i redditi da locazione breve devono esser dichiarati, dal locatore, nel quadro RB, come avviene per le locazioni non brevi, per sublocatore e comodatario, il reddito va dichiarato nel quadro RL, tra i redditi diversi.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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