Controlli e liti

Al giudice penale che ha confiscato l’immobile la domanda della banca per incassare le rate scadute del mutuo

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di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

La confisca di un immobile acquistato con accollo pro-quota del mutuo ipotecario frazionato non pregiudica la banca mutuante a rivolgersi al Tribunale Penale che ha emesso il provvedimento cautelare per incassare il credito residuo rimasto insoluto. Intanto con l’accollo cumulativo del mutuo ben può la banca richiedere il pagamento anche ad un solo debitore. Poi l’eventuale liberazione dell’originario contraente del mutuo deve emergere da documenti scritti e non si può desumere da comportamenti concludenti. Queste le conclusioni della sentenza n. 28198/15 della Cassazione penale (Pres. Lombardi Rel. De Marzo) depositata lo scorso 2 luglio 2015.
La vicenda
Una banca nel 1991 eroga ad un società immobiliare un finanziamento decennale garantito da ipoteca su un immobile e nel 1993 acconsente al frazionamento del mutuo in quote proporzionali alle singole unità immobiliari ottenute dalla società con la ristrutturazione del bene. Nel 1994 l’immobiliare vende ad una sua socia un appartamento che viene pagato con parziale accollo del mutuo così frazionato. Nel 2009 la donna dona l’immobile al marito, il quale subisce nel 2013 la confisca dell'appartamento a causa di un procedimento penale avviato nei suoi confronti.
Ma la banca mutuante vanta ancora per il mutuo riferito all’immobile confiscato un credito residuo di oltre 65mila euro e quindi fa istanza al giudice delegato incaricato del procedimento per essere ammessa ad ottenere il riconoscimento del proprio credito. Il Tribunale però rigetta la tesi proposta dalla società secondo la quale la vendita non modifica il soggetto passivo obbligato al pagamento del mutuo perché l’accollo non libera l’obbligato principale. Non avendo infatti la banca richiesto il pagamento delle rate di mutuo non onorate alla società immobiliare, non può avere soddisfazione del credito vantato insinuandosi nella procedura di sequestro avviata nei confronti dell'uomo.
La sentenza
Dopo il primo grado di giudizio la banca si oppone direttamente in Cassazione. In primo luogo il mutuo fondiario non è stato direttamente erogato per l’acquisto dell’immobile sottoposto a confisca tant’è che la banca, visto l’accollo cumulativo, ha poi ugualmente intimato il pagamento delle rate scadute alla socia diventata successivamente proprietaria ottenendo addirittura una proposta di ripianamento del debito. In secondo luogo la società immobiliare, al momento della vendita dell’immobile alla donna, non è stata liberata in quanto si è perfezionato l’accollo esterno cumulativo il quale continua comunque a restare valido come accollo interno tra le parti anche nell'ipotesi in cui l’immobiliare dichiari di non accettare l’accollo.
Sulla base di questi motivi la Cassazione annulla l'ordinanza di rigetto dell’opposizione proposta originariamente dalla banca rinviando per un nuovo esame al Tribunale. In primo luogo non interessa che la banca non abbia dapprima chiesto il pagamento del debito all'immobiliare perché - in presenza di più obbligati solidali - il creditore può rivolgersi verso chi vuole, senza che da questo possa desumersi la dimostrazione dell'assenza di un vincolo solidale. In secondo luogo non vi è alcun documento che attesti la liberazione dell’originario debitore e neppure alcuna iniziativa negoziale nei confronti della socia, che ha dunque come propria controparte contrattuale la società immobiliare, dovendosi escludere sulla sola base di comportamenti concludenti la prova della liberazione dell'originario debitore.

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