Imposte

Al transfer pricing manca ancora la possibilità di aggiustamenti parziali

di Giacomo Albano e Massimo Bellini


Aumentano le chance per evitare la doppia imposizione in caso di contestazioni sui prezzi di trasferimento. Ma soprattutto si riducono i tempi di risoluzione delle controversie internazionali in materia di Tp, che ad oggi con le procedure amichevoli risultano ancora molto lunghi.

La manovra correttiva 2017 ( Dl 50/2017 ) ha introdotto due nuove ipotesi di diminuzione del reddito in capo all’impresa residente a seguito delle rettifiche dei prezzi intercompany subite da una società estera del gruppo. In aggiunta al ricorso alle procedure amichevoli (Map) già disciplinato dall’articolo 110, comma 7, del Tuir e ora incorporato nell’articolo 31-quater del Dpr 600/73, è infatti prevista analoga possibilità:
■a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale, con esiti condivisi dagli stati partecipanti (comma 1, lettera b);
■a seguito di istanza da presentare a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno stato con cui è in vigore un trattato che consenta lo scambio di informazioni (comma 1, lettera c).

Mentre la prima ipotesi è attualmente riferibile a un numero estremamente limitato di casi, molto più frequenti sono le situazioni in cui i gruppi multinazionali affrontano verifiche in Paesi esteri che comportano aggiustamenti di transfer pricing. I rimedi fino ad ora previsti per eliminare la doppia imposizione erano rappresentati dalle procedure amichevoli ai sensi dei trattati e, all’interno della Ue, dalla convenzione arbitrale 90/436/Cee. Tuttavia entrambi gli strumenti comportano tempi di risoluzione molto lunghi.

Se da un lato sia l’Ocse, con l’azione 14 del progetto Beps, che l’Ue, con una proposta di direttiva che amplierebbe l’efficacia della convenzione arbitrale, stanno già lavorando per migliorare i meccanismi di funzionamento delle Map è da accogliere con favore l’introduzione di una norma interna che consenta la possibilità di recepire in diminuzione (corresponding adjustments) gli aggiustamenti di transfer pricing effettuati in stati esteri, senza dover necessariamente ricorrere alle procedure amichevoli.

È previsto che tali aggiustamenti, oltre ad essere effettuati nel rispetto del principio di libera concorrenza (arm’s length), debbano essere definitivi, il che sembrerebbe richiedere la conclusione del relativo contenzioso estero. Nel mentre resta ferma la facoltà di attivare, ove ne ricorrano i presupposti, anche le procedure amichevoli che sono azionabili già dalla prima notifica che comporta una doppia imposizione. Tuttavia andrà verificato se la normativa dello stato estero preclude la prosecuzione della Map una volta che la rettifica diventa definitiva.

Come previsto dalla convenzione arbitrale e da alcuni trattati stipulati dall’Italia, è auspicabile che il provvedimento delle Entrate che stabilirà modi e termini di invio dell’istanza consenta che gli aggiustamenti possano essere fatti a prescindere dalla scadenza dei termini di accertamento in Italia. Ad esempio, a fronte di un aggiustamento Tp subito da una controllata estera per l’anno 2011 divenuto definitivo nel 2017, la casa madre italiana dovrebbe poter operare il corresponding adjustment anche se in Italia l’anno è “chiuso”.
In aggiunta i termini di invio dell’istanza dovrebbero decorrere dal momento in cui la rettifica estera diviene definitiva, a differenza dei termini previsti dalle Map che devono essere azionate entro un termine predefinito (2-3 anni) dall’emanazione dell’atto impositivo.

Molto utile sarebbe infine prevedere, nel caso in cui l’ufficio non concordi a pieno con la natura arm’s length della rettifica dell’altro stato, la possibilità di effettuare un aggiustamento in diminuzione parziale. I contribuenti potrebbero in tal modo valutare la soluzione interna presumibilmente più veloce anche se questa che non eliminerebbe del tutto la doppia imposizione, a differenza delle Map che tuttavia potrebbero richiedere più tempo.

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