Al vaglio della Consulta il divieto di impugnare subito l’estratto di ruolo
È una vexata quaestio che si pone se la cartella non è validamente notificata
Al vaglio della Consulta la norma che dispone il divieto di impugnare immediatamente l'estratto di ruolo.
Con l'ordinanza 515/2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli ha rimesso al giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 4-bis, del Dpr 602/1973 (come modificato dall'art. 3-bis del Dl 146/2021), con riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione.
Quella della diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo è una vexata quaestio che si pone nel momento in cui la cartella non viene validamente notificata.
In tale ipotesi, il contribuente potrà avere conoscenza della propria posizione debitoria nei confronti del Fisco solo mediante l'esame dell'estratto di ruolo.
La Corte di cassazione aveva sostenuto che, in questo caso, il contribuente poteva ricorrere contro la cartella della quale fosse venuto a conoscenza tramite l'esame del citato estratto (sentenza 19704/2015).
La portata della norma
Tuttavia, alla luce della modifica normativa introdotta dal Dl 146/2021 è ora fatto divieto di impugnazione diretta della cartella di pagamento non validamente notificata, salvo che in limitati casi.
Infatti, l'impugnazione diretta dell'atto è ammessa solo qualora il debitore possa provare il danno potenziale collegato alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica oppure ai controlli degli enti pubblici, effettuati ai sensi dell'articolo 48 bis del Dpr 602/1973, o ancora alla perdita di benefici da parte di una Pa. Salvo questi casi, qualora la cartella di pagamento non sia stata notificata, il contribuente deve attendere un atto successivo (anche eventualmente esecutivo). Peraltro, la nuova disciplina è stata considerata in sostanza retroattiva dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 26283/2022). Tuttavia, la norma è stata criticata proprio perché restringe la possibilità di difendersi, compromettendo il I diritto di difesa.
I dubbi dei giudici
I giudici napoletani hanno sollevato molteplici dubbi in merito alla compatibilità costituzionale della norma, in primis con l'articolo 3 in quanto creerebbe un'evidente disparità di trattamento. In particolare, nell'ordinanza viene richiamata la questione della decadenza delle cartelle.
Qualora, infatti, si voglia fare valere la illegittimità di una cartella non notificata per decadenza dei termini di notifica, occorrerà impugnarla dinanzi il giudice tributario, ma non è più possibile in via immediata, in quanto occorrerà attendere la notifica di un atto successivo (anche esecutivo) per contestare la pretesa. Invece, qualora si discuta di decadenza successiva alla notifica della cartella (in assenza di contestazione di tale notifica) la giurisdizione spetta al giudice ordinario, con possibilità di opposizione ex articolo 615del Codice di procedura penale e tutela esperibile immediatamente e indipendentemente dalla notifica di un atto ulteriore. Ma non basta perché i giudici hanno espresso dubbi anche in merito alla compatibilità della norma con il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 Costituzione. Infatti, al di fuori dei casi di cui comma 4-bis, il contribuente, per impugnare il ruolo, deve attendere la notifica di un atto successivo che però spesso è un atto esecutivo (ad esempio un pignoramento). In tali casi, il contribuente subisce un danno immediato che non può in alcun modo prevenire se non ricorrendo alla tutela cautelare, dopo avere subìto il pregiudizio. La parola ora alla Consulta.