Alberghi e cinema vincolati alla categoria catastale
I fabbricati devono essere rispettivamente in D/2e D/3 (anche per i teatri)
L’esenzione Imu prevista per cinema, teatri e alberghi, disposta dall’articolo 9 del Dl 137/2020, è sempre condizionata al rispetto della classificazione catastale dell’immobile nella categoria D3 (cinema e teatri) e D2 (alberghi). La risposta del Mef al quesito del Sole 24 Ore aderisce, questa volta, all’interpretazione restrittiva delle norme di legge.
In proposito, si ricorda che l’articolo 78 del Dl 104/2020, ha disposto l’esenzione dal saldo di dicembre delle seguenti fattispecie:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i soggetti passivi coincidano con i gestori;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili adibiti a cinema e teatri, purché di categoria catastale D3, nonché discoteche, night club e simili, sempre a condizione che gestori e soggetti passivi coincidano.
Il successivo articolo 9 del Dl 137/2020, ha stabilito l’esenzione della medesima seconda rata per le attività elencate nell’allegato 1, ovunque ubicate, senza porre condizioni in ordine alla categoria catastale degli immobili utilizzati. Se si guarda all’elenco contenuto nel suddetto allegato 1 si ritrovano, tra gli altri, gli alberghi, i cinema e i teatri.
L’articolo 9 del primo decreto Ristori, inoltre, fa salvo quanto stabilito nell’articolo 78 del Dl 104/2020. Da qui il dubbio se il decreto Ristori 1 avesse comportato il superamento della condizione di appartenenza alla specifica categoria catastale, posta dal decreto di agosto. In senso favorevole a tale conclusione, si sarebbe potuto argomentare che il Dl 137 aveva la funzione di allargare le maglie delle esenzioni del decreto di agosto. Si sarebbe così spiegato il fatto che, cinema, alberghi e teatri, già esentati dal decreto di agosto, risultano riproposti nel primo decreto Ristori. Né sarebbe stata ostativa al riguardo la considerazione, evidenziata nelle relazioni tecniche degli uffici parlamentari, secondo cui la coincidenza tra gestori e soggetti passivi, prescritta in via generale dal Dl 137, non opera nei casi in cui essa non è prevista dal Dl 104. Una simile osservazione, infatti, sarebbe ugualmente compatibile con la portata estensiva, e non restrittiva, del decreto ristori rispetto al decreto di agosto.
Non è stato di questo avviso il Mef. Secondo il Dipartimento, la circostanza che il Dl 137 faccia salve le previsioni del dl 104 determina la sopravvivenza del requisito relativo alla categoria catastale di appartenenza. È evidente che queste conclusioni devono estendersi anche agli immobili in uso alle imprese esercenti attività di allestimento di fiere e manifestazioni in generale, per le quali il decreto di agosto impone la categoria catastale D. Anche in questo caso, dunque, l’esenzione sarà limitata alle sole unità immobiliari classificate in tale categoria. Dovrebbero pertanto pagare l’Imu gli immobili fieristici classificati ad esempio come A10 (uffici).
Si è dell’avviso che la lettura data dal Mef sia fortemente dipendente dai criteri con cui sono stati stimati gli effetti finanziari della norma di esenzione.
Resta confermato che per la casistica diversa da alberghi, cinema, teatri e immobili fieristici l’unico elemento discriminante è l’attività esercitata e non la categoria catastale.