Alberghi e terme, rivalutazione dei beni frazionabile nei bilanci 2020 e 2021
Si può intervenire anche in un solo esercizio dei due successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019
L’articolo 6-bis del Dl Liquidità (23/2020, così come convertito dalla legge 40) disciplina una speciale rivalutazione, mirata a sostenere i settori alberghiero e termale. Una rivalutazione accessibile sia dalle società di capitali che dalle società di persone e dalle imprese individuali, a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato). Dovrebbero rientrare nel range di applicazione di questa rivalutazione straordinaria le imprese con codice Ateco classificabili nel settore “55” (alloggi) e gli stabilimenti termali (96.04.20).
I beni rivalutabili
Possono essere rivalutati tutti i beni d’impresa, con l’unica eccezione dei beni merce. Possono essere rivalutati anche i beni non più presenti nell’attivo patrimoniale in quanto completamente ammortizzati, e che tuttavia conservano un valore economico. Non possono essere invece essere rivalutate le immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni quali, ad esempio, l’avviamento e – più in generale – i costi pluriennali. Rimane l’obbligo di rivalutare tutti i beni che rientrano nella stessa categoria omogenea.
In base al comma 2 dell’articolo 6-bis, la rivalutazione dev’essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019. In pratica, quindi, sembra possibile frazionare la rivalutazione dei beni nei bilanci 2020 e 2021, oppure decidere se intervenire in uno o nell’altro dei due bilanci. Resta fermo che i beni che si intendono rivalutare devono comunque risultare dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.
Operazione gratuita
La rivalutazione straordinaria prevista per i settori alberghiero e termale si caratterizza per il fatto che, in relazione agli effetti interni alla società (maggiori ammortamenti, plus/minusvalenze, eccetera), è gratuita: cioè non sono dovute imposte sostitutive di sorta, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.
Il saldo attivo che si genera per effetto della rivalutazione mantiene lo status di riserva in sospensione d’imposta, per cui è stata data facoltà di affrancare tale riserva pagando un’imposta sostitutiva del 10 per cento. L’affrancamento – se effettuato – qualifica questa riserva alla stregua di una riserva di utili, tassata con tutte le conseguenze fiscali nel caso di distribuzione.
Per le imprese in contabilità semplificata che decidono di procedere con la rivalutazione in questione, tutti questi ragionamenti sono ovviamente superflui, perché in capo a questi soggetti non si genera alcun saldo attivo da rivalutazione.
Efficacia immediata
Contrariamente alle precedenti leggi ordinarie, i cui effetti sono sempre stati postergati rispetto all’esercizio di effettuazione della rivalutazione, questa disposizione speciale mirata ai settori alberghiero e termale ha efficacia «dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita» (comma 3). Ciò sembra significare che l’efficacia dei nuovi valori – ad esempio in tema di ammortamenti e di calcolo del plafond per la deduzione fiscale delle spese di manutenzione – è sostanzialmente immediata; anche se su questo punto permane più di qualche dubbio, come già segnalato sul Sole 24 Ore. C’è anche da considerare una criticità: cioè che il maggiore valore rileva nell’ambito dei test previsti per le società di comodo.
Mantenimenti e riallineamenti
L’effetto di questa rivalutazione straordinaria è comunque subordinato al mantenimento, nell’ambito dell’impresa, dei beni cui viene attribuito nuovo valore, per un periodo minimo, pena la perdita dei benefici fiscali. Il comma 6 dispone infatti che, in caso di cessione, assegnazione al socio o destinazione a finalità estranea dei beni rivalutati entro l’inizio «del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita», la plus o la minusvalenza realizzata dev’essere determinata assumendo il valore del bene senza considerare gli effetti della rivalutazione.
Da ultimo, si segnala che il comma 7 dell’articolo 6-bis apre anche alla possibilità di riallineare le differenze di valore sui beni “rivalutabili” che possono emergere tra valori di bilancio e valori fiscali. Tali disallineamenti sono tipicamente riferibili all’effettuazione di operazioni straordinarie, ma potrebbero anche essere conseguenze di legittime operazioni di rivalutazioni effettuate solo sul piano civilistico (ad esempio, secondo il Dl 185/2008). Il riallineamento effettuato avvalendosi di questa disposizione segue le speciali regole della rivalutazione descritte (gratuità ed effetto immediato), fermo restando l’onere di vincolare a riserva “in sospensione d’imposta” una corrispondente quota di patrimonio netto.
L’ESEMPIO
1. La situazione
Alfa Srl opera nel settore alberghiero e ha la proprietà dell’immobile in cui svolge l’attività. L’immobile acquisito diversi anni fa è iscritto in bilancio per un valore residuo (al netto del fondo ammortamento) di 300.000 euro; mentre la sua valutazione (costo di sostituzione) è almeno pari a 600.000 euro. La società ha eseguito la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio 2019 con le regole della legge 160/2019, e ora – applicando l’articolo 6-bis del Dl Liquidità in forza delle Note di lettura emanate dal Senato a commento della norma – conclude che non è più dovuta l’imposta sostitutiva del 12% (36.000 euro) stanziata a riduzione del saldo attivo.
2. La gestione del modello Redditi Sc
In primo luogo, nel 2020 verrà stornato il debito tributario a diretto incremento della riserva da saldo attivo. Inoltre, la Srl decide di versare l’imposta sostitutiva del 10% per affrancare la riserva.
Il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal 2020, quindi si crea un disallineamento con riferimento al periodo d’imposta 31.12.2019. La quota di ammortamento, pari a 15.000 euro, viene calcolata per il 2019 sul dato al netto del maggior valore da rivalutazione.
di Gian Paolo Ranocchi
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