Imposte

Albo dei concessionari della riscossione, il nuovo regolamento è entrato in vigore l’11 agosto

Nella G.U. 174 del 27 luglio 2022 è stato pubblicato il decreto del Mef 101 che definisce i criteri di iscrizione obbligatoria alla sezione separata dell’albo

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di Serena Riselli

Finalmente la riforma dell’albo dei concessionari per la riscossione, di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/1997, ha concluso il proprio iter legislativo ed è realtà.
Dopo due anni di attesa, nella Gazzetta Ufficiale 174 del 27 luglio 2022 è stato pubblicato il decreto del Mef 101 del 13 aprile 2022 riguardante il regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria alla sezione separata dell’albo, dove dovranno iscriversi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da questi partecipate.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore lo scorso 11 agosto, data a partire dalla quale la sezione separata dell’albo ha iniziato a funzionare a tutti gli effetti. È necessario specificare che, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, il Mef aveva chiarito con una circolare che, per ottenere l’affidamento dei servizi di supporto, era comunque necessaria l’iscrizione provvisoria all’albo. Tale requisito, inoltre, era stato validato sia dalla giustizia amministrativa sia dall’Anac con la delibera 149 del 30 marzo 2022, seppure non espressamente previsto dalla normativa.

Ad oggi, dunque, l'Albo è composto da due sezioni e la nuova normativa, oltre ai criteri di iscrizione, individua anche i soggetti iscrivibili e le cause di cancellazione e sospensione dall’albo, e di decadenza dalla gestione, anche su istanza dell’ente locale affidante.

Chi può iscriversi

Possono iscriversi le società private e le società miste, i cui soci privati sono scelti tra i soggetti già iscritti, mentre non necessitano di iscrizione le società interamente pubbliche (ma il decreto prevede che queste possano chiedere di essere iscritte). Secondo il regolamento Ader è “iscritta di diritto”, ma può comunque richiedere l’iscrizione, senza dover soddisfare gli obblighi previsti a carico degli altri soggetti, compreso quello relativo al capitale sociale, che invece deve essere rispettato dalle società comunali interamente pubbliche. A questo proposito bisogna ricordare che le misure minime di capitale sociale dovranno essere adeguate entro il 31 dicembre 2024, come previsto dal Dl 228/2021.

Le aziende già iscritte

Per quanto riguarda le aziende già iscritte, con la circolare 4/DF del 26 ottobre 2021, il ministero delle Finanze aveva già chiarito che «se una società è già iscritta nella sezione principale per le attività di accertamento e riscossione, tale iscrizione assorbe quella per la sezione separata, quindi potrà esercitare le attività propedeutiche senza richiedere apposita iscrizione alla sezione separata». Il nuovo regolamento all’articolo 23, comma 3, prevede che le iscrizioni conseguite ai sensi del Dm 89/2000 continuano a produrre effetti e che i concessionari iscritti «presentano entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del citato decreto del presidente della Repubblica 445 del 2000, in cui attestano l’esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l’iscrizione all'albo».

Il controllo annuale

Le nuove norme prevedono, come in precedenza, un controllo annuale sul mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione. La novità riguarda la redazione di una relazione sulla gestione dell’attività svolta, da inviare anche agli enti affidanti, che sarà redatta sulla base di uno schema che dovrà essere approvato dal direttore generale delle finanze entro sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale, ovvero lo scorso 22 luglio.

Le linee guida

Sicuramente la data dell’11 agosto segna una tappa importante dell’iter di riforma dell’albo dei concessionari, ma ancora molto c'è da fare: mancano infatti i decreti previsti dall’articolo 1, comma 806, della legge 160/2019, che dovrebbero dettare le linee guida per i Comuni, sia per effettuare i controlli sugli affidamenti, sia per evitare affidamenti a prezzi fuori mercato.

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