Controlli e liti

Aliquota all’8% sulla servitù di passaggio

Per la Ctr Puglia 1043/28/2020 l’atto di costituzione determina un diritto reale di godimento e non un trasferimento

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di Davide Settembre

L’atto di costituzione di una servitù di passaggio sconta l’imposta di registro all’8% e non al 15%, in quanto non determina il trasferimento di proprietà o di diritti reali bensì la costituzione di un diritto reale di godimento che comporta la compressione del diritto di proprietà. È quanto hanno stabilito i giudici della Ctr Puglia con la sentenza 1403/28/2020 (presidente e relatore Forleo), anche alla luce dei recenti orientamenti della Cassazione.

Il caso

Nel caso esaminato, il contribuente aveva impugnato l’atto di liquidazione col quale l’ufficio aveva richiesto il pagamento della maggiore imposta di registro del 15% rispetto a quella dell’8% corrisposta sull’atto pubblico con cui era stata costituita una servitù su un fondo agricolo.

In particolare, il ricorrente aveva eccepito che l’ufficio avesse applicato al negozio giuridico l’imposta con l’aliquota del 15% prevista dalla legge solo per gli atti di trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, mentre gli atti costitutivi di servitù sui medesimi beni erano assoggettati a un’aliquota dell’8 per cento. I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso con una sentenza che era stata però impugnata dall’ufficio.

La decisione

I giudici della Ctr hanno respinto l’appello dell’ufficio e confermato la sentenza dei giudici di primo grado, che avevano ritenuto applicabile nel caso in esame l’imposta di registro con l’aliquota più bassa dell’8 per cento.

Tali conclusioni, secondo i giudici pugliesi, trovano peraltro un’autorevole conferma in una recente sentenza della Corte di cassazione con la quale è stato affermato che, in tema di imposta di registro, il termine «trasferimento» è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali di godimento e non può essere riferito agli atti costituenti diritti reali di godimento come la servitù, la quale non determina il trasferimento ma la compressione del diritto di proprietà del fondo servente per l’utilitas. Ne consegue che all’atto costitutivo di servitù su terreni agricoli si applica non già l’aliquota del 15%, prevista per gli atti di trasferimento di terreni agricoli a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli… ma l’aliquota dell’8%, prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento (si veda la sentenza n. 22198 del 5 settembre 2019).

I giudici hanno anche spiegato che la più elevata aliquota, prevista solo per gli atti traslativi di proprietà a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli, troverebbe una chiara motivazione nella opportunità di favorire la destinazione agricola dei terreni.

Il mutato orientamento

Occorre evidenziare, peraltro, che, alla luce della giurisprudenza di legittimità sull’argomento, la stessa agenzia delle Entrate ha mutato, a favore del contribuente, di recente il proprio orientamento e che, pertanto, le vecchie posizioni devono ritenersi superate (la risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2021). Ciò avrà certamente un impatto sui contenziosi ad oggi pendenti, nei vari gradi di giudizio.

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