Imposte

Aliquote al riordino per lo sconto Ires

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di Renzo Parisotto

La legge di Bilancio 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'articolo 1, comma 61, aveva previsto la riduzione dell’aliquota Ires di cui all'articolo 77, comma 1 del Tuir dal 27,5% al 24% «con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016». Il comma 65 ha peraltro introdotto, con pari decorrenza, una addizionale di 3,5 punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari. Su quest'ultimo comma è poi intervenuta la legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232) per escludere da tale addizionale la società di gestione dei fondi comuni di investimento (vedi Assogestioni prot. 144/16/C del 22 dicembre 2016 ). Per completezza si rileva che il comma 65 citato rimanda agli enti di cui al Dlgs 87/92 che per contro è stato abrogato dall'articolo 48 del Dlgs 136/2015.

La richiamata legge di Bilancio 2016 aveva di conseguenza previsto al comma 62 la modifica dell'aliquota di ritenuta applicabile sugli utili corrisposti da imprese nazionali a società ed enti residenti in paesi Ue e See portandola dall'1,375% all'1,2%. La riduzione è necessaria per rendere equivalente alla minor aliquota Ires la tassazione del 5% dei dividendi percepiti (articolo 89 Tuir).

Il successivo comma 64 aveva poi previsto che con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze sarebbero state fissate le percentuali di partecipazione alla formazione del reddito per:

articolo 47 comma 1 Tuir: partecipazioni qualificate per le quali è oggi fissata una percentuale del 49,72% (Dm 2 aprile 2008) a suo tempo determinata in funzione di aliquota Ires del 27,5% e Irpef nella misura massima del 43%;

articolo 58 comma 2 Tuir: plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni percepite nell'ambito di attività di impresa oggi esenti nella misura del 50,28%;

articolo 59 Tuir laddove, al pari delle persone fisiche, i dividendi sono tassabili sulla quota del 49,72% dell'importo percepito;

articolo 68 comma 3 Tuir laddove i redditi (capital gain/minus) conseguiti da persone fisiche sulla negoziazione di partecipazioni qualificate sono tassabili/deducibili nella misura attuale del 49,72% del loro ammontare.

Viene altresì previsto l'adeguamento della percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q) del Dlgs 12 dicembre 2003 n. 344 che, si ricorda, aveva fissato la quota esente dei dividenti percepiti da enti non commerciali (vedi ad esempio fondazioni bancarie). Tale quota, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 655 della legge 190/2014, è oggi fissata al 22,26% contro l'originaria esenzione del 95%.

Preme sottolineare come il richiamato comma 64 avesse demandato al Decreto anche il compito di «determinare la normativa transitoria e le relative decorrenze». Queste circostanze sono indicate anche nella circolare 20/E/2016 dell'Agenzia al capitolo II.1. : in tale ottica sarebbe di utilità comprendere il periodo di imposta interessato dalle nuove percentuali.

Fermo l'impianto normativo sovrarichiamato che ha l'obiettivo di riequilibrare Ires (24%) ed Irpef (43%) al variare delle aliquote così da renderlo indifferente, non può farsi a meno rilevare che ciò non avviene con riguardo agli utili di enti finanziari che soggiaciono all'addizionale 3,5% così da penalizzarli.

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