Alla Consulta il trattamento dei giudici tributari
L’inadeguato trattamento retributivo dei giudici tributari, così come l’attribuzione alla direzione regionale delle Entrate della liquidazione dei compensi dei componenti delle commissioni potrebbe non risultare conforme ai precetti costituzionali. A dubitare delle compatibilità della disposizione è la Ctp di Novara con l’ordinanza del 4 aprile.
Le motivazioni della questione di legittimità nascono dal ricorso presentato a seguito del silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso dell’Iva. Con l’atto introduttivo del giudizio, il contribuente sollevava questioni di illegittimità dell’articolo 13 del Dlgs 545/92, in quanto non conforme non solo al dettato costituzionale, ma anche ai principi in tema di «equo processo» della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. La tesi del ricorrente è stata accolta dai giudici, che hanno ravvisato la non corrispondenza al dettato costituzionale della disposizione riguardante il trattamento economico dei giudici tributari.
La norma sarebbe contraria al principio di indipendenza, laddove si consideri che la liquidazione del compenso è rimessa alla stessa amministrazione che ha emesso l’atto impositivo o non ha emanato l’atto richiesto. Inoltre, non bisogna sottovalutare l’autonomia della gestione finanziaria che l’organizzazione giudiziaria deve avere.
A questo proposito la Commissione ravvisa una situazione di non effettiva indipendenza. Questo in considerazione del fatto che, per garantire un sufficiente grado di autonomia finanziaria agli organi giurisdizionali, occorre che l’amministrazione non provveda, un volta determinate le risorse, alla loro gestione. Inoltre, risulterebbe contrario al principio di indipendenza anche la circostanza che il mantenimento di un tenore di vita decoroso del giudice dipenda da scelte dell’autorità governativa. Tra l’altro, sull’indipendenza del giudice tributario la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 227 del 2016, aveva deciso per l’inammissibilità delle questioni sollevate. Stando così le cose, è auspicabile un intervento legislativo.
Ctp Novara, ordinanza del 4 aprile 2018