Controlli e liti

Alla pace fiscale sui verbali ammesse solo le irregolarità con natura sostanziale

di Dario Deotto

La definizione dei Pvc ha un nesso con la sanatoria delle irregolarità formali, mentre non ne ha con l’abuso del diritto. Questi gli ulteriori aspetti che derivano dalla circolare 7/E/2019 delle Entrate.

In relazione al collegamento tra definizione dei Pvc e sanatoria delle irregolarità formali, la circolare evidenzia che nell’ambito della definizione di cui all’articolo 1 del Dl 119/2018 rientrano soltanto le violazioni di carattere sostanziale. Non rientrano invece le violazioni di tipo formale, le quali possono semmai essere definite – quando contemplate dall’istituto – attraverso la sanatoria delle irregolarità formali. Vi sono tuttavia delle violazioni che sono di natura formale ma che possono risultare prodromiche rispetto alla violazione di carattere sostanziale. È il caso, ad esempio, dell’irregolare tenuta delle scritture contabili che, correttamente, nel documento di prassi si afferma viene normalmente assorbita dalla violazione sostanziale risultando «funzionale» all’evasione del tributo, così che rientra nella definizione dei Pvc.

Il documento di prassi si sofferma anche sulla proroga di due anni dei termini di decadenza dell’accertamento, prevista anche dalla sanatoria delle irregolarità formali. Nella norma dell’articolo 1 del Dl 119/18 (comma 9) c’è – diciamo – un refuso visto che viene citato l’articolo 20 del Dlgs 472/97 dopo i riferimenti normativi per i termini di decadenza dei tributi. Considerato che, come si è riportato, la definizione dei Pvc riguarda solo violazioni sostanziali, il riferimento all’articolo 20 potrebbe avere un senso solo per le violazioni formali, che, invece, sono escluse dalla definizione. Così la circolare 7/E fa una sorta di «capriola in salita» giustificando il richiamo dell’articolo 20 del Dlgs 472/97 con un presunto nesso con la sanatoria delle irregolarità formali, visto che anche per quest’ultima viene disposta la proroga di due anni dei termini di decadenza per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 «oggetto del processo verbale di constatazione». Su queste pagine ci si è più volte chiesti a quali Pvc faccia riferimento la norma, vista l’assenza di un ulteriore riferimento. La sorpresa si è avuta con il provvedimento del 15 marzo scorso, in cui è stato stabilito che si tratta dei processi verbali «anche successivi al 24 ottobre 2018», che lascia davvero perplessi. Sembra quindi che la circolare n. 7/E abbia voluto metterci una “pezza” parlando di «coordinamento tra le due procedure di definizione». Se ne deduce che la proroga di due anni per i Pvc contenenti violazioni formali riguardi solo quelli consegnati entro il 24 ottobre 2018.

Quanto all’abuso del diritto, la circolare mette in luce che le relative violazioni constatate in un Pvc non possono formare oggetto di definizione, posta la specifica disciplina procedimentale prevista.

Agenzia delle Entrate, circolare 7/E/2019

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