Alle Sezioni unite l’ammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti del curatore
Saranno le Sezioni unite a definire il profilo dell'ammissibilità dell'azione revocatoria avanzata nei confronti della curatela fallimentare. La prima sezione della Cassazione, con l' ordinanza interlocutoria 19881 , chiama in causa il Supremo consesso, per chiedere lumi, anche alla luce dell'introduzione del nuovo “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” . L'ordinanza prende le mosse da una decisione con la quale il tribunale di merito ha accolto la tesi del curatore secondo il quale era da considerare inammissibile un'azione revocatoria proposta nei confronti di un fallimento dopo l'apertura del concorso. E, in virtù del principio della cristallizzazione del passivo fallimentare (articolo 52 della legge fallimentare) ha confermato il no alla richiesta di restituzione dei beni aziendali il cui trasferimento si supponeva inefficace per la contestuale domanda revocatoria avanzata dalla curatela opponente. La sezione remittente ricorda che secondo un consolidato orientamento non è ammissibile l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, nei confronti del fallimento in considerazione del principio di cristallizzazione del passivo, non soggetto ad alcuna deroga, alla data di apertura del concorso ed del carattere costitutivo dell'azione. Speculare è l'altro principio secondo il quale se l'azione revocatoria è esperita prima della dichiarazione di fallimento, non incappa nella sanzione dell'improcedibilità sopravvenuta. Principi che, dopo le novità introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza vanno ripensati. Una nuova disciplina che, anche se non applicabile al caso esaminato, segna un'incrinatura negli argomenti spesi dai giudici di legittimità anche nella “formazione” di vertice. Per i giudici non va sottovalutata la novità legislativa introdotta dall'articolo 290 (terzo comma Dlgs 14/2019)che ha fissato la regola secondo la quale “il curatore della procedura di liquidazione giudiziaria aperta nei confronti delle altre società del gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d)”. La norma supera anche l'argomento della “specialità” utilizzato nella sentenza delle Sezioni unite 30416/2018 - per rendere marginale il riferimento alla cosiddetta revocatoria aggravata (articolo 91 del Dlgs 270/1999) alle sole procedure di amministrazione straordinaria - e suggerisce l'opportunità di rivedere la giurisprudenza sul punto, sia in ragione della sua notevole valenza sistematica sia per l'applicazione generalizzata di quest'ultima a tutte le ipotesi di revocatorie infragruppo nelle procedure di liquidazione. I giudici evidenziano anche che la norma non contiene deroghe esplicite al principio dell'inammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale, in precedenza affermato in via interpretativa. Deve dunque ritenersi ora generalizzato il principio contrario di ammissibilità dell'azione revocatoria, ordinaria e fallimentare, nei confronti della procedura concorsuale. Del resto – sottolinea la corte – quando il legislatore ha introdotto deroghe a principi affermati in precedenza lo ha fatto esplicitamente nelle nuove disposizioni.
Apertura stagionale e crisi turistica salvano l’hotel dal regime di comodo
class="conParagrafo_R21">di Marco Nessi e Roberto Torelli
Stop alla cartella, l’ufficio competente è quello del domicilio fiscale
class="conParagrafo_R21">di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza