Controlli e liti

Alle Sezioni unite il riesame del sequestro

di Antonio Iorio

Rimessa alle Sezioni unite penali la valutazione sull’ammissibilità dell’appello cautelare in assenza di tempestivo ricorso da parte dell’interessato di richiesta di riesame al tribunale della libertà ove non siano intervenute circostanze nuove, con la conseguenza che il gravame si fonda su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura.

A disporre il rinvio all’alto consesso è stata la terza sezione penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza 11935 depositata ieri.

La decisione trae origine dalla dichiarazione di inammissibilità da parte de tribunale del riesame di un appello cautelare proposto da alcuni soggetti indagati per i reati di dichiarazione infedele e omessi versamenti dell’Iva e delle ritenute, a seguito della decisione del Gip di rigettare l’istanza di dissequestro su beni mobili e immobili.

In sostanza il Tribunale riteneva che gli interessati avrebbero dovuto impugnare il decreto di sequestro con richiesta di riesame (e quindi entro termini stringenti) e non già successivamente attraverso la presentazione di un’istanza di dissequestro al Gip, la quale una volta rigettata era gravata con appello cautelare.

Il controllo del fumus in altre parole è riservato alla fase del riesame con conseguente inammissibilità della deduzione e per la prima volta in sede di appello cautelare di censure attinenti ai profili genetici della misura.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli indagati i quali, in estrema sintesi, ritenevano errata la decisione del tribunale del riesame. La Suprema Corte ha rilevato, innanzitutto che la verifica della fondatezza delle doglianze difensive dipende dalla soluzione di una questione giuridica che ha registrato attualmente un contrasto giurisprudenziale.

Si tratta in sostanza di stabilire se la mancata tempestiva proposizione da parte dell’interessato della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura.

La Suprema Corte ha poi rilevato che sul punto sono già intervenute le Sezioni unite (sentenza 29952/2004) le quali hanno ritenuto che la mancata tempestiva proposizione da parte dell’interessato della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza di condizioni di applicabilità neanche in assenza di fatti sopravvenuti.

Ma successivamente la stessa Cassazione ha assunto decisioni di segno contrario secondo cui nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità del vincolo attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura mentre il riscontro del fumus è riservato alla fase del riesame.

A fronte di tale contrasto la terza sezione penale ha così ritenuto di rimettere innanzi alle Sezioni unite la soluzione della seguente questione controversa: «Se la mancata tempestiva proposizione da parte dell’interessato della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi ma argomenti tenendoti a dimostrare sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura».

L’ordinanza n.11935/18 della Cassazione

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