Controlli e liti

Alle Unite la richiesta di riesame del sequestro

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di Patrizia Maciocchi

Va alle Sezioni unite la domanda di “revisione” del sequestro. Sarà il Supremo consesso a stabilire se, in caso di una richiesta non tempestiva di “revisione” del provvedimento che applica una misura cautelare reale, il Tribunale del riesame possa o meno dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare che non sia fondato su elementi nuovi, ma teso solo a dimostrare l’assenza di condizioni per applicare la misura sulla base di quelli già esistenti.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 11935 chiede aiuto alle Sezioni unite per risolvere una causa, in presenza di orientamenti contrastanti. Il caso esaminato riguardava il ricorso di una Srl contro la decisione del tribunale del riesame di dichiarare inammissibile l’appello contro il no alla revoca del sequestro delle somme della società ,avvenuto nell’ambito di un processo penale nel quale erano coinvolti gli amministratori, indagati per reati tributari. Il no al dissequestro dei beni era scattato perché, ad avviso del tribunale, l’impugnazione era tesa a dimostrare l’assenza dei presupposti per adottare in origine la misura e non su circostanze sopravvenute o preesistenti, ma emerse dopo.

Il tribunale con la sua decisione aveva, infatti, scelto di aderire all’indirizzo indicato dalla più recente giurisprudenza che, prendendo le distanze da quanto affermato dalle Sezioni unite, ritiene che il controllo della sussistenza del fumus sia riservato alla fase del riesame. La conseguenza, secondo il principio prescelto, è l’ inammissibilità delle censure relative ai profili genetici della misura sollevate per la prima volta in sede di appello cautelare.

La Cassazione è però consapevole di un diverso orientamento, successivo alle Sezioni unite, secondo il quale la mancata tempestiva proposizione da parte dell’interessato della richiesta di riesame contro il provvedimento che applica la misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neppure in assenza di fatti sopravvenuti. Ora tocca alle Sezioni unite indicare la via.

L’ordinanza n.11935/18 della Cassazione

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