Allevamenti, con le restrizioni sanitarie cambia il calendario dei versamenti
La circolare 8/E delle Entrate chiarisce i termini della proroga per le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree colpite dalla influenza aviaria e dalla peste africana
Versamenti prorogati al 31 luglio 2022 senza interessi per i soggetti che esercitano attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie e possibilità di effettuare i versamenti sospesi a decorrere dal 16 settembre 2022.
Con la circolare 8/E/2022 l’agenzia delle Entrate chiarisce la corretta applicazione del comma 6-quater, articolo 3 del decreto Milleproroghe 2022 (Dl 228/2021) che ha previsto la proroga di alcuni termini di pagamento, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, per le imprese di allevamento avicunicolo e suinicolo nelle aree colpite dalla influenza aviaria e dalla peste africana.
L’aspetto più interessante riguarda il momento di esecuzione dei versamenti oggetto di proroga. La lettura della norma aveva suscitato qualche perplessità laddove viene prevista la proroga al 31 luglio 2022 (lasciando quindi intendere che il termine di versamento coincida con questa data) e poi la possibilità di effettuare i versamenti sospesi entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
La circolare chiarisce che, trattandosi di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, non sono dovuti interessi fino a tale data. La circolare precisa poi che la norma, per poter essere applicata, richiede il rispetto di tre presupposti.
Il primo presupposto è di tipo «territoriale»: possono beneficiare della proroga coloro che, alla data del 1° gennaio 2022, esercitano l’attività in uno dei comuni della zona infetta; non possono, invece, beneficiarne coloro che hanno sede in un comune in cui, alla medesima data, sia cessata l’efficacia delle restrizioni dovute alle emergenze. Nel caso in cui le restrizioni vengano disposte in data successiva al 1° gennaio 2022, la proroga spetta comunque, ma solo con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni e il 30 giugno 2022.
Il secondo presupposto è di tipo «soggettivo», ed è rispettato laddove l'impresa sia un soggetto che eserciti attività di allevamento avicunicolo o suinicolo «in via non marginale». La “non marginalità” sussiste nell'ipotesi in cui queste attività abbiano abbiano generato un volume d'affari non inferiore al 10% di quello complessivo.
Il terzo presupposto, definito «oggettivo», riguarda i versamenti che ricadono nella proroga al 31 luglio 2022; si tratta dei termini di versamento relativi:
a) alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato che le imprese operano in qualità di sostituti di imposta;
b) gli importi trattenuti ai fini dell’addizionale regionale e comunale;
c) all’Iva.
La circolare 8/E dell’Agenzia precisa che, stante la ratio della norma di consentire l’esecuzione dei versamenti in un tempo più ampio per le imprese in difficoltà, sono inclusi nell’ambito di applicazione della norma solamente i versamenti in autoliquidazione, compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie. Restano, invece, esclusi i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’agenzia delle Entrate o dall’agenzia delle Entrate – Riscossione o in conseguenza di applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso nonché quelle dovute a titolo di ravvedimento operoso.