Ammessa a richiesta la sospensione dei procedimenti
I procedimenti in corso potenzialmente definibili sono sospesi su istanza del contribuente. In tale eventualità, la sospensione ha effetto sino al 10 ottobre prossimo. Se entro tale data il contribuente deposita copia della domanda e del pagamento, la sospensione prosegue senza soluzioni di continuità fino al 31 dicembre 2018. Sono inoltre sospesi i termini di impugnazione, anche incidentale, e di riassunzione che scadono nel periodo che va dal 24 aprile al 30 settembre 2017. Non sono invece sospesi i termini di costituzione in giudizio, sia in caso di appello che di ricorso in primo grado, che scadono sempre entro 30 giorni dalla proposizione dell’uno o dell’altro. La sospensione opera a prescindere dall’effettivo perfezionamento della procedura.
Se la definizione è chiesta in pendenza del termine per la proposizione dell’appello, in caso di diniego dell’Ufficio la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego, entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo. Bisogna infine ricordarsi che se si ha interesse alla prosecuzione del giudizio, entro la fine del prossimo anno bisogna presentare una istanza di trattazione della controversia. In difetto, il processo si estingue.
Nulla è detto invece con riferimento alla esecutività degli atti impugnati che resta dunque regolata dalle disposizioni ordinarie. Ne consegue che se è pendente in primo grado, ad esempio, una controversia contro la cartella di pagamento, in linea di principio, gli importi pretesi dovrebbero essere versati per intero. Ciò però potrebbe precludere l’accesso alla sanatoria, poiché non è ammessa in alcun caso la restituzione degli importi pagati. Per evitare tale effetto, una possibilità è la richiesta di dilazione all’agente della riscossione. In questa eventualità, infatti, è possibile fruire della moratoria di cinque rate non pagate senza decadere dalla rateazione e beneficiando sempre della inibitoria degli atti esecutivi o cautelari. Si può anche chiedere la sospensione giudiziale dell’atto impugnato, oggi espressamente disciplinata per tutti i gradi di giudizio. Per ottenerla, bisogna dimostrare la fondatezza dei motivi di ricorso oltre al periculum in mora. Dovrebbe, inoltre, potersi attivare una sospensione amministrativa da chiedersi all’agenzia delle Entrate, motivata proprio con la volontà di avvalersi della definizione agevolata. È chiaro che tale sospensione potrà essere accelerata dalla presentazione della domanda, date queste premesse è opportuno che le Entrate approvino quanto prima il modello di domanda.
Un altro tema critico riguarda i rapporti con la rottamazione dei ruoli. È stabilito che se il contribuente si è avvalso di tale procedura senza tuttavia conseguire la chiusura della controversia, la definizione della lite deve avvenire unitamente alla prima. Il caso è quello dell’affidamento a Equitalia di due terzi dell’importo accertato. Se il contribuente vuole definire la lite sul terzo residuo, occorre non abbandonare la rottamazione. Secondo le prime indicazioni delle Entrate, però, non è necessario che si porti a buon fine la sanatoria di Equitalia. Se il contribuente perfeziona la definizione delle liti, pagando il dovuto entro la fine di settembre e presentando la dichiarazione, e poi non paga qualcuna della rate della rottamazione, la controversia resta chiusa e si rendono dovute per intero le somme affidate all’agente della riscossione.