Contabilità

Ammortamenti, cambio di metodo per le attività frenate dal lockdown

I piani vanno riesaminati se non rispondono più alle esigenze previste in origine

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di Giorgo Gavelli e Fabio Giommoni

Gli effetti dell’emergenza Covid-19 si estendono anche agli ammortamenti: non come giustificazione per il mancato stanziamento (si veda l’articolo di NT+ Fisco), ma come possibile motivazione per il cambio di metodo (come ipotizza un documento diffuso in bozza dall’Oic nelle scorse settimane).
In conseguenza della pandemia, le autorità governative hanno emanato una serie di misure di contenimento, imponendo la chiusura delle attività produttive e commerciali non considerate di prima necessità. Le imprese che non forniscono servizi essenziali hanno pertanto sospeso l’attività per diversi giorni o, comunque, hanno subìto un forte calo della produzione. In questo contesto, si pone il problema di come contabilizzare gli ammortamenti relativi al periodo di lockdown, in cui i cespiti sono stati completamente inutilizzati o utilizzati ben al di sotto delle normali capacità produttive.

La revisione del piano
L’attuale versione del principio contabile Oic 16 (salvo deroghe al Codice civile, come chiesto dalle imprese, si veda l’articolo di NT+ Fisco) non consente una riduzione solo temporanea dell’ammortamento, ma contempla solo casi di interruzione “definitiva”. Il paragrafo 57 dell’Oic 16, infatti, impone di calcolare l’ammortamento anche per i periodi di temporanea chiusura dell’attività, perché il bene è pur sempre soggetto a obsolescenza tecnica ed economica.

Ciò non toglie che l’impresa, a fronte della chiusura per la pandemia, possa (anzi debba) porsi il problema di rivedere il piano di ammortamento dei cespiti, sia in relazione alla residua vita utile stimabile, che alle modalità di ammortamento. Al riguardo, i paragrafi 65 e 66 dell’Oic 16 e il paragrafo 63 dell’Oic 24 prevedono la possibilità di usare diversi metodi per effettuare l’ammortamento dei beni:
- il metodo a quote costanti, che si fonda sull’ipotesi semplificatrice che l’utilità dell’immobilizzazione si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile (è il più utilizzato, perché più semplice e in linea con la normativa fiscale);
- il metodo a quote decrescenti, che si basa sull’ipotesi che l’impresa tragga dalle immobilizzazioni una maggiore utilità nei primi anni della loro vita;
- il metodo per unità di prodotto, che consiste nell’attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale previste durante l’intera vita utile dell’immobilizzazione.

L’ESEMPIO

Il cambio di metodo
Si è posto il problema se, a seguito del lockdown, il metodo di ammortamento per unità di prodotto possa essere più rappresentativo della residua possibilità di utilizzo di un’immobilizzazione, proprio perché - nella prima parte del 2020 - l’uso è stato ridotto, e si presume che nella fase di ripresa la produzione di beni e servizi non ritornerà subito ai livelli precedenti.
Sulla questione è intervenuto l’Oic, che ha diffuso, per la pubblica consultazione (fino al 15 settembre), la bozza di comunicazione relativa ai «Metodi di ammortamento». L’Oic osserva che il metodo di ammortamento prescelto dev’essere effettivamente riesaminato qualora non risponda più alle condizioni originariamente previste. Il cambio di metodo di ammortamento rappresenta una modifica di stima contabile in base all’Oic 29 ed è quindi contabilizzato prospetticamente.

In caso di passaggio dal metodo di ammortamento a quote costanti a quello per unità di prodotto, l’impresa dovrà:
a) stimare la capacità produttiva residua dell’immobilizzazione alla data del cambiamento di metodo di ammortamento;
b) determinare le quantità prodotte nell’esercizio dalla data del cambiamento di metodo di ammortamento;
c) calcolare la quota di ammortamento da imputare a conto economico moltiplicando il rapporto tra b) e a) per il valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento.

Vanno inoltre riportate in nota integrativa tutte le informazioni richieste dal Codice civile (articolo 2426, comma 2) e dal paragrafo 40 dell’Oic 29 (cambiamento non originato dai normali aggiornamenti delle stime).
In particolare, occorre illustrare: le ragioni del cambiamento; il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima e il metodo utilizzato in tale determinazione; nonché gli effetti sul bilancio e la relativa incidenza fiscale (atteso che la modifica dovrebbe avere effetto anche in tale ambito almeno per le società diverse dalle microimprese).

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