Contabilità

Ammortamenti e coronavirus: possibile cambio di metodo e vita residua

Comunicazione in bozza dell’Oic sugli impatti della pandemia sui conti aziendali

immagine non disponibile

di Gianluca Dan

Il coronavirus può portare a un cambiamento del metodo di ammortamento prescelto dall'impresa o a una modifica della vita utile delle immobilizzazioni. In un caso e nell'altro il cambiamento va contabilizzato prospetticamente. Sono alcune delle indicazioni contenute nella bozza di comunicazione diffusa in consultazione dall'Organismo italiano di contabilità.

I bilanci del 2020 saranno caratterizzati dagli effetti disastrosi del coronavirus soprattutto per coloro che hanno subito il lockdown obbligatorio, con conseguente chiusura dell'attività, ma anche per le altre imprese che hanno continuato ad operare, risentendo però del calo dei consumi generalizzato. Molte aziende hanno pertanto subito un forte calo della produzione di beni e servizi.La classica domanda dell'imprenditore è se, a fronte di un minor utilizzo delle immobilizzazioni, si possono sospendere gli ammortamenti e la risposta è stata generalmente negativa, richiamando il principio contabile Oic 16, par. 57, secondo cui l'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Partendo inoltre dal presupposto che tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d'arte, i principi contabili Oic 16 (Immobilizzazioni materiali) e Oic 24 (Immobilizzazioni immateriali) statuiscono che il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali – la cui utilizzazione è limitata nel tempo – deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzo. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione. L'Oic ha diffuso la bozza di una comunicazione – ora in fase di consultazione – per fornire i necessari chiarimenti agli operatori sulla corretta e concreta applicabilità dei principi contabili Oic 16 e Oic 24 in questo momento così difficile e complesso anche dal punto di vista della redazione dei bilanci.

Entrambi i principi contabili consentono di utilizzare diversi metodi per la determinazione dell'ammortamento, rappresentati dal metodo:

a) a quote costanti, comunemente utilizzato per la sua facilità di applicazione, ripartendo l'utilità dell'immobilizzazione in modo lineare lungo la sua vita utile;

b) a quote decrescenti, che si fonda sul presupposto che la società tragga maggiori utilità nei primi anni di utilizzo del cespite quando l'immobilizzazione viene maggiormente sfruttata;

c) per unità di prodotto, attribuendo a ciascun esercizio l'ammortamento di competenza, rapportando le quantità prodotte nell'esercizio alle quantità di produzione totale previste per l'intera vita utile dell'immobilizzazione.

Quest'ultimo metodo può fornire una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile e potrebbe essere utilizzato per quelle produzioni che, a seguito della pandemia, hanno registrato delle importanti flessioni nell'utilizzo dei cespiti.

Le indicazioni dell’Oic
L'Oic, richiamando nella sua risposta i principi contabili in vigore, ricorda che il metodo di ammortamento prescelto è riesaminato qualora non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento e che la modifica del piano di ammortamento per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie costituisce un cambiamento di stime contabili che dovrà essere contabilizzato prospetticamente ai sensi dell'Oic 29.

Nel passaggio dal metodo a quote costanti o decrescenti a quello per unità di prodotto si dovrà stimare la capacità produttiva residua del cespite, determinare le quantità prodotte nell'esercizio dalla data del cambiamento e calcolare la quota di ammortamento da imputare a conto economico come rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e la capacità produttiva residua moltiplicando tale percentuale per il valore contabile dell'immobilizzazione.

L'Oic non esclude che – indipendentemente dal cambiamento di metodo – la pandemia da Covid-19 possa portare a rivedere la vita utile delle immobilizzazioni determinando, anche in questo caso, un cambiamento di stima contabile da gestire sempre prospetticamente.Lo stesso articolo 2426, punto 2, del Codice civile prevede che eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.Le indicazioni da riportare in nota integrativa dovranno soffermarsi almeno sui seguenti aspetti:a)le ragioni del cambiamento;b)il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima e il metodo utilizzato per la determinazione;c)l'effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.

I profili fiscali
Da non dimenticare che – a seguito dell'abrogazione della disciplina extracontabile (quadro EC) avvenuta ad opera dell'articolo 1, comma 33, della legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007) – gli ammortamenti sono deducibili solo se imputati a conto economico. Quando la società ritornerà a essere pienamente operativa dovrà giustificare i cambiamenti dei piani di ammortamento.

La norma antiabuso consente infatti al Fisco di disconoscere l'imputazione a conto economico qualora non sia coerente con i comportamenti contabili adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità dell'impresa di dimostrare la giustificazione economica dell'imputazione utilizzando ogni elemento ritenuto utile al raggiungimento di tale fine quali ad esempio, le indicazioni fornite nella nota integrativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©