Contabilità

Ammortamenti non contabilizzati collegati agli effetti della pandemia

Non può essere utilizzata per coprire diseconomie non causate dal Covid

Deroga piuttosto elastica all'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per i bilanci chiusi dal 15 agosto 2020 in poi: la bozza di documento interpretativo n. 9 diffusa dall'Oic (si veda l’articolo) con riferimento alla previsione contenuta all'articolo 60, commi 7-bis e seguenti, del Dl 104/2020, lascia alle imprese la possibilità di individuare su quali cespiti intervenire e in che misura farlo. Tuttavia, il documento conferma (al paragrafo 7) che la scelta deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa e sottolinea come la norma sia inserita in un contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative dovute alla pandemia. L'indicazione, a tutta evidenza, sta a significare che l'utilizzo della deroga non può avvenire per coprire diseconomie che nulla hanno a che fare con l'evento pandemico ed il collegamento tra causa ed effetto deve emergere in nota integrativa. Infatti (paragrafo 5) viene spiegato che la scelta su come applicare la deroga (vale a dire su quali cespiti ed in quale misura) deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti, così come avviene negli esempi pubblicati in calce al documento. La disposizione si rivolge alle “immobilizzazioni materiali ed immateriali” non richiedendo che si tratti, necessariamente, di beni giuridicamente tutelati, ma va osservato che il comma 7-quinquies cita gli articoli 102, 102-bis e 103 Tuir, mentre non è citato l'articolo 108 relativo alle spese relative a più esercizi

Le ipotesi concrete che emergono dal documento sono, sostanzialmente, le seguenti:

non vi sono le motivazioni per ricorrere alla deroga (si pensi ad un settore che ha avuto nel 2020 fatturati e margini superiori all'ordinario, con risultati buoni);

la deroga viene applicata (totalmente o parzialmente) su immobilizzazioni per cui è ragionevole l'estensione della vita utile per un ulteriore anno (in caso di utilizzo integrale la quota di ammortamento da stanziare negli anni successivi non muta, mentre si riduce in caso di utilizzo parziale, si vedano gli esempi n. 3 e 3-bis);

la deroga viene applicata (totalmente o parzialmente) su immobilizzazioni per cui non è ragionevole l'estensione della vita utile per un ulteriore anno (in questo caso la quota di ammortamento degli anni successivi sarà maggiore);

la deroga viene applicata solo sui beni di nuova acquisizione nel 2020 (esempio n. 5), per cui a “slittare” è la quota ridotta che sarebbe stata stanziata nel 2020, anche in questo caso con valutazione circa il possibile allungamento della vita utile.

In caso di bilancio consolidato, la consolidante, anche se sceglie di non adottare la deroga nel proprio bilancio d'esercizio, recepisce quanto deciso dalle singole consolidate, per cui viene consentito l'utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei.

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