Imposte

Anagrafe, certificati digitali senza bollo anche nel 2022

La manovra conferma l’esenzione anche dai diritti di segreteria per il prossimo anno

di Marco Magrini

Le certificazioni anagrafiche rilasciate in modalità telematica restano esenti da imposta di bollo, nonché da diritti di segreteria, anche nell’anno 2022. La legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 24) assicura il regime di esenzione prorogando l’efficacia dell’agevolazione già stabilita per l’anno 2021 dall’articolo 62, comma 3, quinto periodo del Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) a suo tempo modificato dall’articolo 39 del Dl 77/2021.

La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è messa a disposizione dal ministero dell’Interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (Ue) n. 910/2014.

L’Anpr consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici anche in modalità telematica e costituisce la banca dati nazionale nella quale stanno confluendo progressivamente le anagrafi comunali tramite l’unificazione del sistema anagrafico nazionale, già strutturato in quattro partizioni che ricomprendono anche l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (Aire).

L’agevolazione fiscale si ricollega anche ad un’azione complessiva che tende a favorire il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione su cui sono indirizzate anche parte delle risorse di investimento del Pnrr. I comuni, mediante la piattaforma digitale nazionale dati gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 50-ter del Cad), ovvero anche mediante apposite convenzioni, possono consentire la fruizione dei dati anagrafici da parte degli enti aventi diritto.

Queste certificazioni digitali rientrano ordinariamente fra le fattispecie per cui è dovuta l’imposta di bollo fino dall’origine, applicandosi l’articolo 4 della tariffa parte prima allegata al Dpr 642/1972, in quanto riconducibili alla categoria degli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle unità sanitarie locali a seguito di richiesta degli interessati.

La certificazione digitale che viene rilasciata è finalizzata a soddisfare una esigenza del soggetto richiedente nella propria sfera privata. Quindi, sulla base di quanto indicato dalla prassi costante dell’agenzia delle Entrate, la certificazione deriva dalla conclusione di un procedimento dell’ente pubblico su iniziativa e interesse del richiedente.

Al momento in cui ritornerà dovuta l’imposta di bollo, presumibilmente dal 2023, sempre salvo che la misura agevolativa non venga prorogata allo scopo d’incentivare lo strumento, in base alla nota 5 dell’articolo 4, comma 1-quater, della tariffa allegata sotto la lettera A al Dpr 642/1972, l’imposta di bollo, trattandosi di atti e provvedimenti rilasciati per via telematica, sarà dovuta nella misura forfettaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento e pertanto il computo non terrà conto dei fogli e delle righe di scritturazione come invece previsto per le certificazioni analogiche.

Stante il rilascio della certificazione in via telematica l’imposta viene assolta in modo virtuale ovvero tramite contrassegno telematico conseguente al pagamento ad intermediario convenzionato da parte del richiedente.

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