Imposte

Anche il Cosap è rottamabile

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di Luigi Lovecchio

Rottamazione locale ad ampio raggio: i Comuni possono includervi anche le ingiunzioni relative al Cosap e hanno libertà di manovra nell’individuare le annualità e le entrate ammesse. Le risposte del dipartimento delle Finanze fornite in occasione di Telefisco 2018 offrono interessanti spunti per l’adozione dei regolamenti, i cui termini peraltro scadono oggi.

In base al collegato fiscale (articolo 1, comma 11-quater, decreto legge 148/2017), gli enti territoriali, ma in realtà i soggetti interessati sono soprattutto i Comuni, possono applicare la definizione agevolata delle ingiunzioni notificate entro il 16 ottobre 2017, attraverso un regolamento da adottare entro il 5 febbraio. Le entrate interessate sono tutte quelle tributarie e le multe stradali, a prescindere dall’anno di riferimento. Il vantaggio della definizione è l’azzeramento delle sole sanzioni, mentre restano dovuti anche gli interessi di mora. Per le multe stradali, la definizione opera come quella nazionale: resta quindi dovuto l’importo della multa e sono azzerate le somme aggiuntive.

Il primo quesito posto al dipartimento riguardava l’individuazione del perimetro delle entrate definibili. In particolare, l’articolo 6, comma 10, del decreto legge 193/2016, richiamato dalla norma sulla definizione comunale, esclude espressamente tutte le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive. Da qui il dubbio sulle entrate come il Cosap, di natura patrimoniale, in relazione al quale trovano applicazione sanzioni che non potrebbero rientrare nella sanatoria.

Secondo il dipartimento del ministero dell’Economia l’articolo 6, comma 10, del Dl 193/2016 va coordinata con l’articolo 6-ter dello stesso decreto legge, per il quale è possibile eliminare le sanzioni «relative» a tutte le entrate dei Comuni, tributarie e non. Ne consegue che il Cosap può rientrare nella definizione agevolata, in quanto dotato di sanzione collegata all’entrata.

Al contrario, non può essere azzerata la sanzione di carattere generale prevista dall’articolo 7-bis del Tuel (decreto legislativo 267/2000) per le violazioni del regolamento comunale, in quanto penalità non strettamente correlata a un’entrata specifica. Si tratta della sanzione che viene irrogata, ad esempio, in presenza di violazioni relative alla tariffa puntuale sui rifiuti o di violazioni dichiarative dell’imposta di soggiorno.

Un altro quesito ha riguardato la possibilità per i Comuni di delimitare le annualità e le entrate ammesse alla definizione. Si pensi ad esempio alla possibilità di escludere tutte le annualità in contenzioso oppure alla scelta di escludere l’Ici e l’Imu. Anche in questo caso, la risposta del dipartimento delle Finanze è stata positiva, sulla base della motivazione che gli aspetti ritenuti inderogabili dal legislatore sono esplicitati nell’articolo 6-ter del decreto legge 193/2016, che nulla prescrive al riguardo.

Resta tuttavia la perplessità di fondo su una normativa che si preoccupa di fissare il termine finale per il pagamento delle rate (30 settembre 2018), aspetto davvero marginale, e lascia invece liberi i Comuni di stabilire che cosa possa beneficiare delle agevolazioni di legge.

Questa apertura del dipartimento delle Finanze può essere invece di utilità per le entrate gestite da concessionari privati. In questi casi, vi potrebbe essere l’interesse a escludere tali fattispecie per evitare di dover eventualmente rivedere gli accordi economici che regolano i rapporti tra le parti.

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