Adempimenti

Anche la fattura del forfettario verso la Pa deve essere elettronica

L’esonero dall’obbligo vale soltanto per le operazioni B2C e B2B

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di Gianluca Dan e Gian Paolo Tosoni

I contribuenti forfettari sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica e possono pertanto, anche nel 2020, emettere la fattura in formato analogico (leggasi fattura cartacea o digitale nel senso di pdf) per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi rese sia nei confronti dei privati (B2C) che ne confronti dei soggetti passivi Iva (B2B). Gli stessi forfettari sono invece obbligati ad emettere la fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione. La fatturaPa è l’unica tipologia di fattura accettata dalle amministrazioni (legge 244/2007 e Dm 55/2013).

I forfettari sono pertanto obbligati all’emissione della fattura elettronica solamente nei confronti della Pubblica amministrazione mentre per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dalla Pa possono emettere la fattura cartacea o, in alternativa, scegliere facoltativamente di emettere la fattura elettronica.

Le modifiche al regime
Si ricorda al riguardo che la legge di Bilancio per l’anno 2020 (legge 160/2019) ha apportato delle limitazioni al regime forfettario reintroducendo delle cause di esclusione (limite reddito di lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30mila euro e spese per collaboratori e dipendenti non eccedenti 20mila euro) e al contempo ha previsto un regime premiale per coloro che adottano la fattura elettronica. Per incentivare l’uso della fattura elettronica viene previsto che per i contribuenti forfettari che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973, è ridotto di un anno: in altri termini l’attività di accertamento e di rettifica dovranno essere compiute entro il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi anziché nel maggior termine ordinario di cinque anni.

I medici nel forfettario
Si assiste poi al caso dei medici forfettari che anche qualora volessero adottare facoltativamente la fattura elettronica non possono emetterla per le prestazioni a carattere sanitario rese nei confronti delle persone fisiche per ragioni di privacy (articolo 10-bis del Dl 119/2018 come modificato dall’articolo 15 del Dl 124/2019). Tali soggetti dovranno pertanto emettere fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione, possono emettere facoltativamente la fattura elettronica per le prestazioni rese a soggetti diversi dalle persone fisiche, quali le assicurazioni, società o altri professionisti ma devono emettere il cartaceo per i propri pazienti.

I corrispettivi telematici
Si ricorda che dal 1° luglio i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria saranno obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Questo adempimento dovrà essere osservato dalla farmacie ma non dai medici i quali non sono ammessi alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi non svolgendo le attività disciplinate dall’articolo 22 del Dpr 633/72.

I medici in convenzione con il Ssn
Invece le prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) non devono essere fatturate in quanto, come chiarito dalla risoluzione 98/E/2015, resta in vigore il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai tali enti che tiene luogo della fattura in base all’articolo 21 del Dpr 633/1972. Tale cedolino emesso dalle Aziende sanitarie locali rispettando le indicazioni dell’articolo 2 del Dm 31 ottobre 1974 in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Ssn consente l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica.

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