Ancora incertezza sull’esclusione del saggio di mora
In controtendenza rispetto alle decisioni di altri giudici di merito e di legittimità, il Tribunale di Lucca esclude che ai tassi di mora si applichi la legge 108/1996 sull'usura e ribadisce il proprio orientamento, ponendosi in consapevole contrasto con la giurisprudenza della Cassazione che invece oramai con plurime decisioni afferma che quella legge si applichi a tutti gli interessi comunque convenuti. E quindi anche a quelli moratori.
Con la sentenza del 4 gennaio scorso il Tribunale lucchese (giudice Capozzi) prende atto che oramai anche le più recenti decisionio dei supremi giudici (come Cassazione civile 27442/2018) includono gli interessi di mora tra quelli di cui va valutata l'usurarietà in base alla legge 108/1996.
Insiste però nell'affermare che tale soluzione interpretativa non trovi sicuro conforto quel testo normativo.
La sentenza della Corte Costituzionale 29/2002, spesso invocata a sostegno di questa tesi, si occupava di interessi corrispettivi e conteneva solo un obiter dictum nel quale ipotizzava l’estensione del tasso soglia anche agli interessi moratori; come decisione interpretativa di rigetto non può essere vincolante, tantomeno in una sua affermazione incidentale.
La legge di interpretazione autentica della legge 108/1996 (ovvero il Dl 394/2000, convertito con legge 24/01) stabilisce che si intendono usurari gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo. Questo inciso varrebbe a ricomprendere qualsiasi titolo di interesse anche quello di mora, ad avviso della giurisprudenza maggioritaria. Ma il Tribunale di Lucca ritiene che il testo normativo non va sopravvalutato perché va riferito solo alla controversia interpretativa dal quale origina, che non atteneva alla tipologia di interessi ma al momento in cui andava verificato il superamento del tasso soglia, se al momento della pattuizione o a quello della d'azione degli interessi.
Nemmeno convincenti dovrebbero considerarsi gli argomenti richiamati dalle decisioni della Cassazione che, secondo il Tribunale di Lucca, non tengono conto del fatto che l'articolo 1 legge 108/1996 si riferisce soltanto alla categoria dei vantaggi usurari che si pongono come corrispettivo immediato della prestazione di una somma di denaro.
Il rapporto diretto tra tale vantaggio e l'erogazione del credito come fatto certo non è predicabile per gli oneri del tutto eventuali che hanno fondamento nel fatto incerto dell'inadempimento del debitore o dell'esercizio della facoltà di estinzione anticipata.
Inoltre la legge di interpretazione autentica del 2000, secondo il giudice lucchese, cerca di ancorare l'usurarietà dell'interesse a dati certi e quindi ai fini della sua applicazione l'unico discrimine è quello tra costi certi e costi eventuali e ipotetici.
E solo i costi certi rilevano ai fini del superamento del tasso soglia.
Da ciò discende che i vantaggi connessi a fatti ulteriori rispetto alla pattuizione, come quelli eventualmente derivanti dall'applicazione di interessi moratori imposti dal dato ulteriore del futuro inadempimento, restano fuori dal perimetro di applicazione della legge sull'usura.