Imposte

Anello con «tax free» e timbro doganale: prelievo al rientro

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Transito temporaneo all’estero inibito per la merce acquistata in Italia con fattura, se è stato richiesto il documento di esportazione tax free. È quanto afferma la sentenza 106/4/2018 della Ctp Como (presidente Spera, relatore Cecchetti).

La vicenda
Un contribuente il 6 giugno 2017 acquista in Italia un anello in oro bianco con zaffiri e richiede la predisposizione del documento di esportazione tax free.

Il 21 luglio dello stesso anno si presenta alla dogana di Ponte Chiasso e, transitando, chiede e ottiene l’apposizione del timbro doganale sulla fattura di acquisto del gioiello.

A distanza di due ore dall’ingresso nel territorio elvetico il contribuente si presenta nuovamente in frontiera e le autorità italiane – dopo i necessari controlli – ravvisano gli estremi del contrabbando e dell’evasione di dazi e Iva all’importazione e gli confiscano il bene. Quindi, con due atti distinti, chiedono il pagamento dell’Iva e dei diritti doganali.

La linea difensiva
Il contribuente fa ricorso e si difende adducendo due motivazioni:
• non ci sarebbe stato contrabbando e neppure evasione dei dazi e dell’Iva all’importazione in quanto, con una permanenza in Svizzera di due ore, non si sarebbe perfezionata l’esportazione definitiva;
• la merce non avrebbe perso la propria natura comunitaria, in quanto i beni acquistati possono uscire dal territorio Ue entro il terzo mese successivo all’acquisto.

L’amministrazione resiste sostenendo che l’irregolare introduzione di merce estera nel territorio dell’Ue perfeziona l’importazione clandestina e che l’apposizione del timbro sulla fattura di acquisto emessa in regime di tax free determina, di per sé, la perdita della qualifica Ue del gioiello.

La sentenza
Il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione cautelare della confisca per mancanza di periculum in mora, rigetta il ricorso anche nel merito.

Questo perché:
• il timbro «visto uscire» apposto alla frontiera italiana con la Svizzer sulla fattura di acquisto emessa con il documento di esportazione tax free non è finalizzato al transito temporaneo all’estero della merce bensì al rimborso dell’Iva, poiché equivalente alla dichiarazione d’esportazione;
• se il contribuente, rientrando in Italia, afferma di non avere nulla da dichiarare pur occultando nei propri effetti personali la stessa merce per la quale ha in precedenza ottenuto il «visto uscire», manifesta la volontà di occultamento e di sottrazione al controllo doganale integrando il contrabbando di rilevanza amministrativa;
• l’introduzione nel territorio Ue della stessa merce per la quale si era ottenuto il tax free e poi il “visto uscire” fa insorgere l’obbligo di corrispondere nuovamente i diritti di confine e l’Iva.

Ctp Como 106/4/2018

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