Controlli e liti

Antieconomicità manifesta per l’Iva

di Laura Ambrosi

L’antieconomicità è indice rivelatore che il costo sia estraneo all’attività con la conseguente indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità dell’Iva. Tuttavia, la contestazione non può basarsi solo su una critica da parte dell’amministrazione alle scelte imprenditoriali, poiché deve fondarsi su elementi oggettivi che palesino la non inerenza all’attività di impresa.

Ad affermare questi principi è la Cassazione con la sentenza 18904/2018 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso di accertamento con il quale, tra le diverse contestazioni, disconosceva il premio (e la relativa Iva), riconosciuto a un proprio cliente. Tuttavia, tra il premio e lo sconto, il beneficio per il citato cliente era stato pari a circa l’80% ritenuto antieconomico dall’ufficio.

La contribuente ha proposto ricorso che è accolto dal giudice di primo grado e respinto in appello. La decisione è stata così impugnata in Cassazione. I giudici di legittimità hanno ricordato che per le imposte dirette, l’inerenza esprime una correlazione tra costi e attività di impresa esercitata e si traduce in un giudizio qualitativo che prescinde da valutazioni quantitative. Queste ultime attengono invece la prova del contribuente che deve dimostrare l’imponibile, l’esistenza, la natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione all’attività.

In tale contesto è poi rilevante un giudizio sulla congruità e antieconomicità della spesa, ossia la proporzionalità tra quanto corrisposto e il vantaggio conseguito. Tale valutazione deve partire dal presupposto che chiunque svolga attività economica si indirizzi a una riduzione dei costi e una massimizzazione dei profitti.

Ai fini Iva, una componente antieconomica è sintomatica di estraneità all’attività d’impresa. L’ufficio, tuttavia, non può contestare le scelte imprenditoriali solo perché «lontane dai canoni di normalità del mercato», poiché occorrono elementi oggettivi che il costo sia estraneo all’attività produttiva. Per l’Iva, quindi, l’indetraibilità può derivare dall’antieconomicità, ma solo se manifesta e macroscopica, escludendo il normale margine di errore.

Cassazione, sentenza 18904/2018

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