Antiriciclaggio anche nelle casse mutue
Linea dura della Cassazione sulle regole antiriciclaggio. La Seconda sezione civile (sentenza 446/17, depositata ieri) ha confermato la sanzione inflitta dal Mef a un privato per una serie di operazioni in contanti finalizzate con una
Poco importa, sostiene la Corte, che l’ente percettore sia stato istituito prima della legge 143/1991 («Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio): la cassa avrebbe dovuto chiedere l’abilitazione al trasferimento di contanti, come prevedeva la legge di 25 anni fa, e il privato non può opporsi alla presunzione di colpa che opera a suo carico per le sanzioni amministrative (articolo 3 della legge 689/1981: «ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»).
Il caso arrivato al grado di legittimità riguardava i controversi rapporti tra un privato e la Cassa Arianese di Mutualità (Cam).
Il primo era stato sanzionato dal Mef (18 mila euro) per una serie di transazioni di fatto non tracciabili perchè avvenute senza il ricorso a intermediari abilitati. All’esito della prima impugnazione, il tribunale locale aveva cancellato l’ammenda, riconoscendo alla Cam il ruolo di soggetto autorizzato all’esercizio di attività di intermediazione in quanto già attivo alla data di entrata in vigore della legge 143/91; inoltre lo stesso giudice aveva ritenuto scriminabile l’errore «scusabile» del ricorrente.
Tale decisione era stata però ribaltata dalla Corte d’appello di Napoli che, tra gli altri rilievi, aveva sottolineato come il regime transitorio aveva consentito, all’epoca, la prosecuzione di attività di credito al consumo agli intermediari preesistenti - previa comunicazione all’Ufficio italiano cambi - ma non anche l’abilitazione al trasferimento di contanti, per la quale doveva essere inoltrata domanda al ministero.
La Cassazione, definitivamente confermando l’ordinanza del 2010 Mef con cui era stata irrogata la sanzione, ha messo “in salvo” anche l’istruttoria della Gdf, che aveva basato l’accertamento della responsabilità su una prima nota contabile - la cui idoneità probatoria era stata eccepita dalla difesa.
Quanto al regime transitorio opposto dal ricorrente - secondo cui gli enti preesistenti erano di fatto legittimati a proseguire le transazioni in contanti anche sopra soglia - la Seconda civile sottolinea che la norma in questione imponeva a tali enti di comunicare entro 90 giorni al Mef la continuazione, appunto , dell’attività a rischio di riciclaggio. Non solo, però, considerato che tale comunicazione non può implicare «l’automatico riconoscimento della possibilità di effettuare operazioni di trasferimento di contante», era altresì necessario richiedere l’autorizzazione al Tesoro e attendere poi l’emanazione del provvedimento autorizzativo.
Va da sè che la comunicazione all’Uic, per la Cassazione, «non può ritenersi contenere un’implicita richiesta di abilitazione» al trasferimento di contanti, anche perchè il soggetto autorizzante (Mef) è diverso da quello che riceve la comunicazione di prosecuzione dell’attività (Uic).
Confutare questo doppio e distinto binario di autorizzazione e controllo, argomenta la Seconda civile della Cassazione, significa vanificare la finalità del legislatore che, a partire proprio dal 1991, voleva porre un freno all’uso indiscriminato del contante «in vista del contrasto alle operazioni di riciclaggio del denaro di provenienza illecita, aumentando di conseguenza le garanzie di trasparenza e tracciabilità delle operazioni di movimentazione del contante.
Cassazione, II sezione civile, sentenza 446 dell’11 gennaio 2017