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Antiriciclaggio, diventa un illecito la violazione delle regole di Bankitalia

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di Valerio Vallefuoco

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 del decreto legislativo 125/2019, entrano in vigore, tra le altre, diverse norme destinate a coinvolgere direttamente l’operatività degli intermediari finanziari e in particolare delle banche ( si veda Il Quotidiano del Fisco di ieri ) che si troveranno a rischiare nuove violazioni. Le nuove previsioni vanno a intrecciarsi con quelle adottate lo scorso 26 marzo dalla Banca d’Italia in tema contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

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La violazione delle disposizione dell’Autorità di vigilanza nel regime previgente incideva solo sulla determinazione della gravità della sanzione; dal 10 novembre 2019, data in cui il nuovo decreto sarà pienamente efficace, andranno ad integrare gli estremi di una autonoma ipotesi di illecito amministrativo. Ciò in conseguenza delle modifiche apportate dalla riforma all’articolo 62 del decreto antiriciclaggio che, nel testo riformato, espressamente prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 30mila a 5 milioni di euro o il 10% del fatturato complessivo annuo, quando tale percentuale è superiore a 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile) nei confronti degli intermediari bancari e finanziari non solo nei casi in cui essi si rendano responsabili , in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime della legge antiriciclaggio in tema di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione di operazione sospetta, ma anche ove violino la regolamentazione secondaria dettata dall’Autorità di vigilanza in materia di organizzazione, procedure e controlli interni.

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Ricordiamo che secondo le prescrizioni della Banca d’Italia, gli intermediari avevano l’obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni entro il 19 giugno 2019. Pertanto, le violazioni relative a tali disposizioni, a partire dal 10 novembre 2019 saranno sanzionabili ai sensi del nuovo articolo 62 del decreto antiriciclaggio.

Si applicano invece solo a partire dal 1 gennaio 2020:l’obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati ; l’obbligo, per le capogruppo, di istituire un base informativa comune; l’obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.

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Tra le scadenze da rispettare vi è altresì quella del 30 giugno 2020, data in cui scatta l’obbligo di provvedere agli aggiornamenti della adeguata verifica compresa quella fiscale richiesta dalle norme in tema di scambio di informazioni.

Decreto legislativo 125/2019

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