Antiriciclaggio, per gli operatori finanziari adeguata verifica senza esenzioni
Rischia un ponderoso aumento il carico di adempimenti per gli operatori finanziari. È quanto emerge dalla lettura del tanto atteso provvedimento della Banca d’Italia denominato «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo», pubblicato il 30 luglio scorso, che rappresenta senza alcun dubbio un’importante base di confronto per tutti gli operatori vigilati e non, e quindi anche per i professionisti e gli altri soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio.
Tali disposizioni avrebbero dovuto essere emanate secondo il decreto legislativo 90 del 2017 all’indomani dell’ultrattività prevista per le precedenti norme (si veda l’articolo 9), poiché il legislatore aveva previsto che le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto della nuova normativa, avrebbero continuato a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. Le diposizioni appena emanate si applicano a banche, Sim, Sgr, Sicav, Sicaf, intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Tub, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario o in un paese terzo.
Si applicano anche a banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi della normativa antiriciclaggio; a società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 del Tub; ai confidi; ai soggetti eroganti microcredito, ai sensi dell’articolo 111 del Tub; a Poste italiane per l’attività di bancoposta; a Cassa depositi e prestiti; e anche nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti.
Uno degli aspetti più rilevanti delle nuove disposizioni riguarda l’entrata in vigore che rispetta il termine ordinario previsto per legge ossia la decorrenza dei 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.
Ma è di fondamentale importanza la formulazione del provvedimento di pubblicazione che contiene due incisi riguardanti i tempi di adeguamento. Il primo riguarda il termine dato agli operatori per adeguarsi disposizioni, che è stabilito al 1° gennaio 2020. Il secondo riguarda una disposizione transitoria di assoluta rilevanza poiché indica il comportamento da tenere da parte degli intermediari in relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni per i quali la disciplina previgente al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, stabiliva delle forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica.
Su questo punto la Banca d’Italia già in sede di resoconto alla consultazione pubblica diffusa immediatamente prima del provvedimento aveva ribadito che la nuova normativa non prevedeva alcun caso di esclusione. Pertanto nel provvedimento è stato chiarito che ci si attende che gli operatori procedano ad effettuare l’adeguata verifica a tutti i soggetti prima esenti e che raccolga quindi tutti i dati occorrenti e i documenti identificativi eventualmente mancanti al primo contatto utile con i clienti, dando infine un termine ultimo per adempiere al 30 giugno 2020.
Tale disposizione significa chiaramente che tutti i soggetti vigilati saranno sottoposti ad uno sforzo enorme di uomini e di mezzi per effettuare le adeguate verifiche dei soggetti prima esenti poiché non è stata prevista alcuna tolleranza nel periodo decorrente dall’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 ossia dal 4 luglio 2017, all’entrata in vigore delle nuove diposizioni neanche quindi considerando il periodo di ultrattività delle precedenti diposizioni emanate dalle autorità di vigilanza.