Antiriciclaggio, l’adeguata verifica si «spinge» fino al titolare effettivo
Il professionista sarà chiamato all’adeguata verifica non solo del cliente ma anche del titolare effettivo. È quanto prevede lo schema di Dlgs che interviene sulla disciplina antiriciclaggio trasmesso alle Camere. Ma vediamo nel dettaglio.
Con il nuovo testo sparisce la suddivisione degli obblighi basata sulla tipologia di destinatario; infatti nella normativa in vigore gli articoli 15, 16 e 17 prendono in esame gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria (articolo 15), dei professionisti e dei revisori contabili (articolo 16) e, infine, degli altri soggetti (articolo 17).
Nel testo in bozza tale distinzione viene meno essendo le predette disposizioni raggruppate in un unico articolo (il nuovo articolo 17) il quale menziona generalmente «i soggetti obbligati» all’adeguata verifica.
Occorre segnalare che il nuovo articolo 17, comma 2, fa riferimento ai casi in cui l’adeguata verifica vada sempre espletata: le due ipotesi prese in esame sono le medesime di quelle attualmente vigenti agli articoli 15 (comma 1, lettere c e d), 16 (comma 1, lettere d ed e), 17 (comma 1, lettere c e d) ma con una non indifferente modifica; infatti il testo dei predetti articoli stabilisce che si procede all’adeguata verifica «quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; … quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente».
La bozza della nuova disposizione introduce, invece, l’obbligo di adeguata verifica in tali due casi non solo nei confronti del “cliente” ma espressamente anche nei confronti del titolare effettivo; infatti si prevede che «i soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione».
Inoltre l’articolo 20 della normativa in vigore – relativo all’approccio basato sul rischio – viene inserito nel futuro articolo 17 portando delle novità in tema di indici oggetto di valutazione del rischio di riciclaggio.
La futura disposizione (se confermata) incide sugli indici numero 4, 5 e 6 che, rispettivamente sono modificati come indicato di seguito.
Numero 4: passerebbe dall’attuale testo «frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale» al seguente «4. la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale».
Numero 5: passerebbe dall’attuale «5) ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente» al seguente «5. la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all’attività svolta dal cliente e all’entità delle risorse economiche nella sua disponibilità».
Numero 6: passerebbe dall’attuale «6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo» al seguente «6. l’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale».