Controlli e liti

Antiriciclaggio, money transfer e giochi sotto sorveglianza della GdF

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di Ranieri Razzante

Money transfer e settore dei giochi sorvegliati speciali da parte della Guardia di Finanza in materia di regolamentazione antiriciclaggio. È questo il nucleo centrale della circolare con la quale il Comando Generale ha ieri comunicato a tutti i reparti e unità le novità introdotte dal D.lgs. n. 90/2017. I nuclei speciali di polizia valutaria e i reparti che svolgeranno ispezioni presso i suddetti operatori avranno come riferimento la Circolare in questione, che va ad integrare una serie di comunicazioni già effettuate dalla Gdf come Autorità di controllo specializzata in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
La polizia valutaria viene investita, dal nuovo articolo 9 del Decreto, di ulteriori poteri di vigilanza, o meglio di una estensione della platea dei soggetti sottoposti alle attività ispettive: gli istituti di moneta elettronica; i punti di contatto centrale degli istituti di pagamento; le succursali insediate in Italia di intermediari finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in altri Stati UE, oppure in Stati terzi; gli intermediari assicurativi che operano nei rami vita.
Una singolare novità, questa, che è ovviamente subordinata ad ulteriori direttive che si concorderanno con le Autorità di Vigilanza già competenti in materia.
Per quanto riguarda i money transfer e gli agenti comunque denominati, la circolare ricorda che presso l'OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ) è istituto un registro pubblico informatizzato, che conterrà tutti i dati identificativi e logistici degli agenti e dei soggetti convenzionati, dati a loro volta comunicati dai punti di contatto centrale degli intermediari IMEL E ISP. È opportuno ricordare infatti che il “punto di contatto centrale” è la persona fisica o la struttura, stabilita in Italia, atta a rappresentare istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento che vogliano operare, sempre nel nostro territorio, senza succursali, ma solo tramite soggetti convenzionati (es. esercizi commerciali) oppure agenti (diversi da quelli in attività finanziaria già regolamentati dal Testo Unico bancario). Questi soggetti, senza l'obbligo istituito dalla legge antiriciclaggio all'articolo 43 comma 3, non hanno ad oggi potuto avere un riferimento univoco e una soggettività propria, per cui sfuggivano ai controlli antiriciclaggio nel nostro Paese. La Gdf avrà ora la possibilità di vigilare ispettivamente sui ripetuti punti di contatto, i quali, a loro volta, dovranno ricevere dagli agenti tutti i dati sulle operazioni svolte (compreso il titolare effettivo) entro 20 giorni dall'effettuazione delle stesse, così come ogni informazione e circostanza rilevanti per valutare l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. La Gdf fa rilevare comunque che, essendo l'operatività del registro OAM subordinato a un D.M. Finanze, fino alla sua emanazione queste regole non saranno applicabili. Nonostante ciò vengono richiamati i reparti ispettivi ad effettuare controlli sistematici sulle comunicazioni da parte degli agenti ai punti di contatto, e la loro conservazione per 12 mesi. È importante rilevare che, non essendo più gli agenti esteri inseriti tra gli intermediari finanziari obbligati singolarmente, i controlli della Gdf andranno inquadrati nelle attività di servizio in materia di “controllo economico del territorio”.
Per quanto riguarda i giochi, si ricorda che la vigilanza si estende di fatto a esercenti e distributori, anche se non ricompresi nell'elenco dei soggetti obbligati. Anche qui, operando questi soggetti per conto dei concessionari, la cui responsabilità per l'inosservanza delle norme antiriciclaggio resta primaria, alla Gdf va il controllo sui punti territoriali.
Da ultimo va enfatizzata la trattazione di cui al paragrafo 8 della circolare, dove si sottolinea che l'articolo 9 del nuovo decreto permette l'utilizzo a fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito di attività svolte in materia di antiriciclaggio. Una innovazione non secondaria, poiché il previgente articolo 36 limitava l'utilizzo alle sole informazioni “registrate”, quindi ritraibili dagli archivi unici informatici o dai registri della clientela.

Gdf - La circolare 210557 sull’antiriciclaggio

Gdf - Circolare 2210557 - Allegato 1

Gdf - Circolare 2210557 - Allegato 2

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