Controlli e liti

Antiriciclaggio al nodo-sanzioni

di Valerio Vallefuoco

Si chiude l’indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio. Le commissioni parlamentari riunite Giustizia e Finanze hanno sentito tutte le categorie e le istituzioni interessate dalla direttiva, dai professionisti alla Consob all’Abi, dall’Ania all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia (si veda il quadro delle correzioni proposte qui riportato ).

È emerso un quadro composito in cui non sempre il nuovo coincide con il meglio. Così, se in molti casi il progetto di riforma che è stato sottoposto al Parlamento risponde alle esigenze di potenziamento del sistema di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del terrorismo, in altri potrebbe determinare un arretramento rispetto agli standard di efficienza a oggi raggiunti.

Archivio e registro

Delle molteplici novità introdotte i soggetti interpellati, per motivi diversi, hanno dimostrato di apprezzare, soprattutto, la scelta di eliminare l’obbligo di istituzione dell’Archivio unico informatico, l’introduzione del Registro dei titolari effettivi, la specifica disciplina di taluni settori a rischio, un più mirato ricorso alle sanzioni penali. Le maggiori criticità riguardano, invece, il concetto di segnalazione tardiva, il principio di proporzionalità delle sanzioni e la necessaria differenziazione degli obblighi antiriciclaggio rispetto alle peculiarità dimensionali e non solo dei soggetti obbligati.

Sos tardive

Quasi tutti i soggetti interpellati hanno evidenziato i rischi correlati alle Sos tardive. L’articolo 35, comma 2, dello schema di decreto stabilisce, infatti, che «in ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell’operazione sospetta».

Secondo l’Abi, per esempio, questo termine «non tiene affatto conto del processo che nella banca consente l’emersione del sospetto» con la conseguenza di indurre i soggetti obbligati a effettuare segnalazioni «cautelative», per non incorrere in una sanzione per tardiva segnalazione.

Dal canto suo l’Uif sollecita un ripensamento perché le Sos tardive, rispondendo a «criteri rigidi e meccanicistici» potrebbero indurre gli obbligati a una non corretta valutazione del sospetto.

Quadro sanzionatorio

Il mondo bancario si sofferma poi sulla necessità di mettere a punto un quadro sanzionatorio effettivamente in linea con i principi dettati dalla IV direttiva antiriciclaggio eliminando o comunque alleggerendo la responsabilità che la riforma configura a carico dei dipendenti degli intermediari bancari e finanziari nell’ipotesi di omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta. Il tema della proporzionalità ed equità delle sanzioni è affrontato anche dai professionisti, che paventano un «eccesso di delega» auspicando l’introduzione del cumulo giuridico.

L’Uif denuncia, poi, la scarsa rispondenza del sistema sanzionatiorio ai principi di efficacia, proporzionalità, dissuasività e ne bis in idem quali prefigurati dalla legge delega. In particolare, non convince il «rilievo sanzionatorio che l’articolato attribuisce anche alle violazioni diverse da quelle qualificate come gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime» che invece sembrano essere le uniche sanzionabili in base alla legge.

Ragioni equitative imporrebbero anche di rivedere gli importi delle sanzioni che dovrebbero essere diversamente graduati in relazione alla natura della violazione, riservando quelle maggiormente afflittive all’inosservanza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette «il cui adempimento rappresenta l’obiettivo finale della disciplina, rispetto al quale l’adeguata verifica e registrazione rivestono carattere strumentale».

Adeguata verifica

Assogestioni propone di meglio dettagliare il «set informativo», necessario all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabilendo che le informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente debbano sempre far parte di tale set.

L’Ania suggerisce un’integrazione degli indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, così da dare ai soggetti obbligati immediata evidenza della possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica. L'Unione fiduciaria invoca un regime degli obblighi antiriciclaggio per le fiduciarie di primo livello, vigilate da Banca d'Italia differente da quello applicabile alle fiduciarie di secondo livello.

La Consob giudica in positivo soprattutto la scelta di escludere i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dal novero dei soggetti destinatari diretti degli obblighi in materia antiriciclaggio posto che già nel sistema vigente il consulente incaricato da un intermediario è di fatto equiparato alla generalità dei collaboratori e del personale dell’intermediario.

Positivo anche il giudizio della Gdf per la quale lo schema di decreto ben realizza «il rafforzamento del vigente assetto» consolidando nel contempo una strategia di prevenzione già sperimentata con successo. Più critico l’intervento del Garante della privacy, che ha sottolineato la necessità di tutelare i dati raccolti (si veda anche il Sole 24 Ore del 22 marzo scorso) .

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