Antiriciclaggio, poteri sanzionatori riservati a Bankitalia
L’adunanza generale del Consiglio di Stato del 18 luglio 2018 risponde positivamente a un quesito posto dalla Banca d’Italia in tema di potestà sanzionatoria in materia di materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo, confermando che è riservata allo stesso Istituto anche la competenza a irrogare sanzioni ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari sottoposti alla Sua vigilanza.
Il parere del Consiglio di Stato ( numero affare 669/2018 ) interviene su una materia delicata introdotta dalla nuova normativa italiana antiriciclaggio, il Dlgs 90/2017 che ha recepito la IV direttiva Ue portatrice di tante novità nel nostro ordinamento. L’articolo 62 del decreto prevede che si applichi una specifica e rilevante sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 5 milioni di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario bancario e finanziario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, abbiano agevolato, facilitato o comunque reso possibili violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni antiriciclaggio previste per i soggetti vigilati , di quelle in materia di procedure e controlli interni, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell’inosservanza dell’ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle.
La stessa sanzione si applica a tali soggetti apicali che hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario finanziario o bancario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale normativa prevede altresì che qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5 milioni di euro, la sanzione debba essere aumentata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, sempre che tale ammontare sia determinato o determinabile.
Quindi mentre la disciplina sanzionatoria è estremamente accurata sulla quantificazione delle sanzioni, ancora qualche dubbio rimaneva sul soggetto competente a irrogare tale sanzione dato che la norma non forniva elementi chiari ed espliciti. E da questa situazione è scaturita la richiesta di parere al Consiglio di Stato.
Al quesito «se la Banca d’Italia può essere ritenuta autorità competente a irrogare le sanzioni previste dall’articolo 62, comma 2, Dlgs 231/2007, nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari da essa vigilati» il Consiglio di Stato ha dato risposta affermativa, con la precisazione che da tale competenza è esclusa l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, invece attribuita dalla legge al Mef.
Consiglio di Stato, parere affare 669/2018