Controlli e liti

Antiriciclaggio, il rischio dell’aggravante come regola

di Valerio Vallefuoco

Contestazioni plurime per il nuovo antiriciclaggio. In caso di più violazioni compiute dallo stesso soggetto i verificatori potranno rilevare la fattispecie aggravata. Con la conseguente applicazione delle sanzioni massime. È uno degli effetti dei chiarimenti forniti dalla circolare del Tesoro (DT 54071) - Direzione prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali sull’applicazione dell’apparato sanzionatorio della nuova disciplina antiriciclaggio dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 90/2017 in vigore dal 4 luglio scorso.

Finora non esistevano parametri così spefici dedicati alla materia cui improntare il delicato esercizio della funzione sanzionatoria, particolarmente sensibile non soltanto per la rilevanza delle tematiche disciplinate, ma anche perché strutturata in modo da colpire direttamente le persone fisiche ritenute responsabili delle violazioni, soprattutto per ciò che attiene alla fattispecie di omessa segnalazione di operazioni sospette.Nello specifico la circolare descrive i criteri di quantificazione numerica che dovranno essere adottati in sede di valorizzazione dei caratteri della condotta sanzionata suscettibili di configurare la fattispecie “aggravata” all'articolo 58, comma 2: ripetitività, sistematicità, molteplicità (violazioni «plurime»), gravità.Se astrattamente positivi, tuttavia, i contenuti che il Dicastero ha inteso dare a tali elemento potrebbero presentarsi come non coordinati con le modalità di verbalizzazione che normalmente adottano le autorità chiamate a sanzionare l'inosservanza delle norme in esame, laddove sovente si osservano contestazioni aventi ad oggetto una molteplicità di operazioni considerate in forma aggregata e ritenute anomale, più che per caratteristiche specificamente riferite a ciascuna di esse, per generali elementi relativi alla figura del cliente. Sulla base di un simile approccio sarà inevitabile ricadere sistematicamente nella fattispecie aggravata che verrà, quindi, a perdere il carattere di “eccezionalità” per divenire la configurazione “ordinaria” con cui sarà gestito l'impianto sanzionatorio, probabilmente in senso contrario alla ratio della norma. Particolare attenzione è poi conferita alla disciplina del favor rei, inquadrato correttamente con l'indiretto richiamo ai principi penalistici all'articolo 2 del Codice penale e all'articolo 25 della Costituzione. Molto utile nella circolare così come nella precedente della Guardia di Finanza l'elencazione espressa dei casi di abolitio criminis afferenti alla soppressione degli obblighi di registrazione. In merito ai procedimenti pendenti però purtroppo la circolare non si esprime con riguardo all'ipotesi in cui il decreto sanzionatorio sia già stato emesso e, impugnato, non sia stato ancora oggetto di sentenza passata in giudicato. Sul punto non pare, in ogni caso, sussistere alcuna incertezza circa l'applicabilità del medesimo principio della lex mitior a tutti i procedimenti ancora non definiti. In tal senso, oltre a ragioni di sistematicità con quanto si osserva in settori contigui dell'ordinamento ( circolare 4/E del 2016, disciplinante il favor rei relativo alle sanzioni tributarie non penali) si annoverano importanti pronunce della massima giurisprudenza, tra le quali la sentenza della Corte costituzionale 393 del 2006, in base alla quale il divieto di retroattività della legge più favorevole deve essere espressamente contemplato dalla norma e sotteso ad espliciti criteri di ragionevolezza, condizioni entrambe non riscontrabili nel Dlgs 231/07. Rimangono aperti altri interrogativi che suscitano qualche perplessità negli operatori. Ad esempio le scelte unilaterali dei criteri di valutazione delle sanzioni che appaiono unilaterali rigidi e vincolanti . Il disvalore dato dal Mef sulle segnalazioni di operazioni sospette a seguito della notizia di indagini penali sul cliente tale orientamento sarebbe in contrasto con precedenti istruzioni della Banca d'Italia. Anche il richiamo espresso al cumulo giuridico da più parti invocato ma ad oggi privo di una solida base normativa concreta se non un riferimento contenuto nella Relazione del Governo . Per tutti questi problemi interpretativi sarebbe auspicabile una nota o più note di chiarimento per gli operatori del settore che si trovano ad affrontare specie in abito sanzionatorio un'immediata entrata in vigore della nuova normativa.

La circolare del Tesoro

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