Antiriciclaggio a rischio senza riservatezza sulle segnalazioni
In questi giorni sono apparse notizie di cronaca politica che facevano riferimenti espliciti a segnalazioni di operazioni sospette sotto il profilo della normativa antiriciclaggio e in particolare a soggetti segnalati, soggetti segnalanti e addirittura ai contenuti di queste segnalazioni. È necessario quindi fare un po’ di chiarezza su cosa sono tali segnalazioni, qual è la loro disciplina in termini di obblighi e sanzioni ed in particolare la tutela della riservatezza o meglio del segreto a cui sono sottoposte tali segnalazioni.
I soggetti obbligati al rispetto dalla normativa antiriciclaggio (la categoria ormai è ampia ma in particolare gli intermediari bancari, assicurativi, finanziari, fiduciari e professionisti) , prima di compiere un'operazione, inviano all’Uif (Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia) una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
La normativa antiriciclaggio e per la lotta al terrorismo tutela i soggetti che effettuano tali segnalazioni sancendo espressamente che le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
È prevista una espressa tutela del segnalante (articolo 38 del decreto legislativo 231/07) secondo cui i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Inoltre in ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria deve adottare le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del pubblico ministero né in quello per il dibattimento, e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante.
Una norma sanzionatoria specifica punisce poi chiunque viola il divieto di comunicazione delle operazioni sospette (articolo 55, c. 4, Dlgs 231/07) prevedendo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro. La norma sanzionatoria richiama espressamente e chiaramente due ipotesi criminose: la rivelazione che è stata fatta una segnalazione di operazione sospetta da parte di chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione (articolo 39, c. 1, Dlgs 231/07) e lo svelamento degli esiti degli approfondimenti degli organi preposti al controllo delle segnalazioni ossia il flusso di ritorno delle informazioni (cfr. art. 41 co. 3 dlgs. 231/07).
A quanto sopra si aggiunga che per l'omessa segnalazione il legislatore ha previsto sanzioni, anche se rilevanti nei massimi edittali, solo amministrative; per la divulgazione delle segnalazioni, sanzioni penali. Addirittura con l'ultima riforma della materia (Dlgs 90/17) proprio sulla violazione del divieto di divulgazione delle segnalazioni ha rafforzato la sanzione penale eliminando a possibilità di oblazione e quindi di poter estinguere il procedimento penale attraverso il pagamento sostitutivo di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Inoltre sono previste per i segnalanti tutele simili ai collaboratori di giustizia per quando vengono sentiti come testimoni. Questo significa che il legislatore pone un'importanza fondamentale alla segretezza della segnalazione in quanto strumento nodale di prevenzione dei reati attraverso la tutela del segnalante, del suo contenuto e del flusso di ritorno.
La disinvoltura e la leggerezza con cui sono state diffuse certe informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette e ai flussi di ritorno deve far riflettere sull'intera tenuta del sistema di prevenzione individuato dalla normativa antiriciclaggio che è un formidabile strumento contro la criminalità comune ma anche contro quella organizzata, ma soprattutto è anche lotta al finanziamento al terrorismo. Chi da domani sarà così sereno da effettuare una segnalazione nella consapevolezza che il suo operato potrebbe divenire di dominio pubblico?