Controlli e liti

Antiriciclaggio, sanzione alla società se il manager è salvo

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di Giovanni Negri

Può essere sanzionata la società per violazione della disciplina antiriciclaggio , anche quando l’illecito si è estinto nei confronti del legale rappresentante. La società poi potrà rivalersi, perseguendo il soggetto responsabile dell’infrazione. Questa la soluzione cui sono approdate le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 22082 depositata ieri. Respinto così il ricorso presentato dalla difesa di una srl che si era vista infliggere una sanzione pecuniaria per violazione della norma sull’utilizzo dei contanti: aveva, infatti, effettuato transazioni finanziarie con un intermediario, una Cassa di mutualità, privo dell’abilitazione. La difesa aveva sostenuto l’estinzione dell’obbligazione della società, come soggetto vincolato solidalmente, una volta azzerata la contestazione al manager.

Sul punto, l’interpreaztione da dare all’articolo 14 ultimo comma della n. 689 del 1981, diversi e contrastanti erano gli orientamenti della Cassazione. Ora le Sezioni unite sposano la linea di maggiore rigidità nei confronti della società, puntualizzando che la solidarietà prevista dalla legge non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma ha anche un obiettivo di natura pubblicistica di generale deterrenza nei confronti di tutti, persone fisiche o enti, ha cooperato con il trasgressore rendendo possibile la violazione.

La Corte sottolinea come l’individuazione dei soggetti responsabili in solido non è neutra, ma esprime un giudizio del legislatore «di disvalore operato nell’area intermedia tra correalità ed estraneità al fatto». In maniera analoga a quanto previsto sul versante della responsabilità civile aggravata, a fondare l’attribuzione della responsabilità solidale «è la relazione con la res adoperata o il soggetto danneggiante». La possibilità dell’azione di regresso per il totale della sanzione agevola da una parte la repressione e, dall’altra, che gli effetti economici ricadranno in via definitiva sull’autore del fatto.

In termini sistematici, poi, ricostruisce la sentenza, forme estese di responsabilità aggravata puntano a dissuadere quelle condotte che possono agevolare la violazione delle norme amministrative. Il principio di personalità non ne esce nè contraddetto nè attenuato, ma piuttosto ricondotto «alla sua reale e naturale funzione garantistica, che non esclude la visione dell’illecito come fatto di rilevanza sociale piuttosto che quel mero episodio della vita del singolo».

Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 22082 del 22 settembre 2017

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