Antiriciclaggio, sanzioni penali «limitate» alle violazioni più gravi
Sanzioni penali solo per le violazioni più gravi. È quanto prevede lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri. L’intervento si basa sulla necessità di procedere ad un adeguamento dell’entità delle sanzioni ai più recenti orientamenti delle istituzioni comunitarie che richiedono ai legislatori nazionali di procedere alla redazione di sistemi sanzionatori che siano basati su misure effettive, proporzionate e in particolar modo dissuasive da comminare sia nei confronti delle persone fisiche che giuridiche.
Le sanzioni penali
In particolare le nuove norme – articoli da 55 a 59 - prendono in esame le sanzioni penali in due capi distinti del Titolo V (Capo I quelle penali e Capo II quelle amministrative).
L’articolo 55 relativo alle sanzioni penali tende a «limitare l’ambito soggettivo di applicazione ai soli soggetti obbligati e di circoscrivere la previsione … di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell’ avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta» mentre, gli articoli da 56 a 64, prendono in esame le sole sanzioni amministrative pecuniarie.
A titolo esemplificativo l’articolo 55 punisce «chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguala verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione … con la reclusione da sei mesi a tre anni e con lo multa da 10mila euro a 30mila euro».
Le sanzioni amministrative
Per quel che attiene, invece, le sanzioni amministrative gli articoli da 56 a 64 prendono rispettivamente in esame i casi di: inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione (articolo 56), inosservanza degli obblighi di conservazione (articolo 57), inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (articolo 58), inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (articolo 59), inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) e degli ispettori del Mef (articolo 60), sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica (articolo 61), disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati (articolo 62), inosservanza delle disposizioni relative al contante ed ai libretti al portatore (articolo 63), inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco (articolo 64).
Le disposizioni successive (articoli da 65 a 69) dettano, invece, le regole relative al procedimento sanzionatorio, ai criteri di applicazione delle sanzioni, l’irretroattività della norma più sfavorevole e l’applicazione del regime del favor rei.
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Lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio trasmesso alle Camere
La relazione allo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio